Oggetto: Nuovo Decreto sui contributi alla formazione 2018/19 (MIT 9).
E’ stato pubblicato, sulla gazzetta ufficiale n. 184 del 9.8.2017, il nuovo decreto per i contributi alla formazione nel settore dell’autotrasporto 2018/19, con uno stanziamento complessivo di 9,6 milioni (di poco inferiore a quelli degli ultimi tre anni).
Evidenziamo innanzitutto le novità del nuovo bando, che per la maggior parte delle disposizioni ricalca quello dell’anno precedente, come ad esempio per la presentazione delle domande che potrà essere fatta tassativamente dal 25 settembre prossimo e fino alla scadenza perentoria del 29 ottobre 2018, sempre in via telematica e con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa.
Tra le novità più importanti si sottolineano:
a) la diversificazione dell’importo massimo del contributo erogabile secondo la tipologia dell’azienda. Non più un limite massimo per ciascuna impresa, bensì un importo diverso secondo il numero dei dipendenti, così articolato:
– 15.000 per microimprese (con meno di 10 dipendenti)
– 50.000 per imprese piccole (con meno di 50 dipendenti)
– 130.000 per imprese medie (con meno di 250 dipendenti) e
– 200.000 per imprese grandi (da 250 dipendenti in su).
Anche per i Consorzi e le Cooperative è stato ora stabilito un limite, fissato a 800mila euro, sempreché siano composti da imprese la cui somma di contributi massimi sia pari o superiore a detta cifra;
b) il numero di ore di formazione erogabili, pari a 24 per gli autisti e a 40 per gli altri dipendenti (lo scorso anno era pari a 30 ore per qualunque dipendente);
c) la compilazione di un registro di presenze elettronico, da effettuare nella piattaforma ministeriale e da eseguirsi entro e non oltre le ore 24 della giornata di svolgimento della lezione (questa novità dovrà essere illustrata nella Guida alla gestione degli incentivi alla formazione 2018, che verrà pubblicata sul sito ministeriale e che dovrà, a nostro modo di vedere, essere coordinata con la disposizione che prevede anche la redazione dei registri cartacei, che oltre tutto vanno vidimati dall’Ente attuatore e “caricati” anch’essi in piattaforma);
d) la pubblicazione, dopo il 29 novembre 2018 (termine di esclusione via PEC delle istanze inammissibili), dell’elenco delle domande ammesse a contributo, con l’indicazione delle imprese richiedenti e dei costi totali da queste indicate. Detta pubblicazione verrà fatta sul sito ministeriale a cura della Commissione di valutazione e della RAM (soggetto gestore della misura), anche per dar modo alle imprese che hanno fatto domanda di valutare se iniziare il progetto formativo presentato. L’elenco sarà aggiornato periodicamente con le varie fasi del procedimento (avanzamento formazione, rendicontazione, integrazione documentazione finale ed erogazione beneficio);
e) una disposizione particolare che regola l’attività del gestore del procedimento (la RAM SpA) nonché il limite al suo corrispettivo (2% del totale dello stanziamento);
f) una sanzione per le imprese che, in caso di controllo sulla formazione svolta, ricevano più di 4 irregolarità: queste verranno escluse dalle successive edizioni dei provvedimenti sui contributi alla formazione.
Per il resto il decreto 8 maggio 2018 è identico a quello dell’anno precedente e prevede:
– che nella presentazione delle domande (che verrà fatta sul sito www.ilportaledellautomobilista.it, secondo le linee guida da pubblicare sul sito del Ministero, sezione Autotrasporto – contributi ed incentivi, a partire dal’11 settembre p.v.) sia inserita una dichiarazione di atto notorio dell’Ente attuatore, che attesti la presa visione del piano formativo e si impegni a realizzarlo in conformità al decreto;
– la conferma che ogni impresa può presentare una sola domanda di accesso al contributo e che in caso di più domande, quelle successive saranno escluse;
– il parametro massimo secondo cui tutte le spese per le attività formative (tranne le generali indirette ed il costo del personale) devono essere pari o superiori al 50% dei costi ammissibili del piano formativo;
– oltre un mese di tempo per la presentazione della domande, che come detto va da martedì 25 settembre e lunedì 29 ottobre 2018;
– la specifica che nella domanda on-line vanno comunque indicati, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi :
a. il soggetto attuatore delle azioni formative, tra quelli previsti dal DPR 83/2009, che non potrà in nessun caso essere modificato;
b. il programma del corso di formazione che l’impresa, la cooperativa o il consorzio intende svolgere, con l’indicazione delle materie d’insegnamento, la data d’inizio e di fine del progetto, il numero delle ore di formazione, il numero e la tipologia dei destinatari dell’iniziativa e l’eventuale presenza della FAD. Viene confermato che sono esclusi dalla formazione sia i corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro (non ammessi a sovvenzionamento dal reg. UE 651/2014), sia quelli per l’accesso alla formazione, che quelli per l’acquisizione o il rinnovo di titoli necessari per l’autotrasporto (ad es. CQC);
c. il preventivo delle voci di spesa (compensi dei docenti in aula, dei tutor e degli altri costi per l’erogazione della formazione; le spese di trasferta, il costo dei materiali e forniture attinenti al progetto, nonché le spese per le aule, le attrezzature e gli ammortamenti degli strumenti utilizzati nel progetto formativo; servizi di consulenza per ideazione e attuazione della formazione – tutte queste voci devono essere al meno pari al 50% del totale costi; nonché il costo del personale in formazione e le spese generali indirette). Viene confermato che le spese preventivabili devono essere sostenute solo dopo l’inizio del periodo formativo, tranne quelle per elaborazione e preparazione del piano (che devono comunque essere successive alla pubblicazione in gazzetta del nuovo decreto, cioè all’11 agosto 2018);
d. il calendario del corso. Al riguardo si segnala che tutte le eventuali variazioni vanno fatte direttamente nella piattaforma on-line: in via ordinaria almeno 3 giorni prima della prima data da variare; in caso di forza maggiore, anche in un tempo inferiore ai 3 giorni, ma in questo caso “la variazione dovrà essere documentata e motivata oggettivamente a pena di esclusione della giornata formativa modificata” ;
– la conferma dei massimali già previsti lo scorso anno; 120 euro per ogni ora di docenza; 30 euro per ogni ora di tutoraggio, 20% il valore massimo della consulenza rispetto al totale dei costi ammissibili e FAD ammissibile fino ad un massimo del 20% del totale delle ore formative;
– la certificazione della rendicontazione contabile del piano formativo da parte di un Revisore legale indipendente iscritto nello specifico Registro (di cui al D.lgv. 39/2010).
Come lo scorso anno, viene previsto che tutte le domande presentate nei termini saranno automaticamente considerate ammissibili, se entro il 29 novembre 2018 non verrà comunicata, via PEC, l’eventuale inammissibilità all’impresa proponente.
Per le domande di formazione ammesse, l’attività formativa potrà essere avviata soltanto a partire da martedì 4 dicembre 2018 e andrà in ogni caso terminata entro lunedì 3 giugno 2019 (compreso), cosicché (per chi sfrutterà l’ultimo giorno utile per finire la formazione) il termine massimo a rendicontare viene comunque fissato al 18 luglio 2019.
Alla rendicontazione, da effettuare, come di consueto, entro 45 giorni dal termine dell’ultima lezione, andranno allegati le fatture e i documenti previsti lo scorso anno, con le modalità di presentazione in via telematica, che saranno pubblicate in tempo utile sul sito del Ministero (tali modalità dovranno anche specificare come inviare l’originale della polizza fidejussoria – nei casi previsti).
Viene infine confermato che le fatture relative ai costi sostenuti vanno prodotte:
a) in originale o copia conforme, ma accompagnate da idonea documentazione contabile attestante la prova certa del loro pagamento, oppure
b) come proforma di fattura unitamente ad una garanzia fideiussoria “a prima richiesta“, che l’impresa stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l’esatto pagamento delle spese rendicontate (comprensive di IVA) e non ancora pagate. Da notare che il decreto di quest’anno prevede espressamente che la polizza annuale sia rinnovabile automaticamente sino al perfezionamento del relativo svincolo, da chiedere entro 30 giorni dall’erogazione finale del contributo.
Da ultimo si rammenta sempre che l’erogazione del contributo avverrà al termine della valutazione delle rendicontazioni e nei limiti dello stanziamento complessivo, per cui in caso di superamento di questo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto a tutti gli aventi titolo.
Il testo del nuovo decreto formazione è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
0 commenti