Decreto sicurezza. Nota Ministero dell’Interno. Noleggio, Targhe Estere, Responsabilità.

11 Gennaio 2019 TUTTE LE CIRCOLARI

 

 

 

La nota in paticolare tratta di Contratto di noleggio di autoveicoli, Parcheggiatori abusivi, Reato di blocco stradale, Circolazione dei veicoli immatricolati all’estero, Modifiche in materia di responsabilità solidale nelle violazioni stradali.

  • Contratto di noleggio di autoveicoli:
    In sintesi prevede l’obbligo per gli esercenti attività di noleggio di veicoli senza conducente di comunicare alle forze di polizia i dati identificativi dei soggetti che noleggiano i veicol. Successivamente vi sarà l’emanazione di un Decreto del Ministro dell’Interno sulle modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni.
     Salvo diverse indicazioni, si ritiene che la disposizione non si applichi alle fattispecie di locazione aventi ad oggetto veicoli con peso complessivo superiore a 6 tonnellate, che vengono locati da imprese che esercitano l’attività di autotrasporto merci in conto terzi, nonché autobus sopra i nove posti che vengono locati con conducente da parte di imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori. Le fattispecie, disciplinate dall’art. 84, commi 2 e 3-bis, CdS, rappresentano una deroga rispetto alle regole generali sul noleggio, pertanto, le citate imprese non sono soggette all’obbligo di comunicazione introdotto dall’art. 17 del decreto-legge 113.
  • Parcheggiatori abusivi:
    Con l’art. 21-sexies è stato sostituito il comma 15-bis dell’art. 7 CdS, introducendo alcune novità, che riguardano l’entità della sanzione amministrativa applicabile e gli effetti della recidiva nella violazione.
  • Reato di blocco stradale:
    Sono state introdotte modifiche al sistema sanzionatorio in materia di blocco stradale,prevedendo che l’ipotesi di blocco di strada ordinaria (diversa da quella ferrata) torni ad essere inquadrato come reato anziché come illecito amministrativo. È stato, inoltre, introdotto un nuovo illecito amministrativo relativo al blocco stradale realizzato con la semplice presenza della persona sulla strada.
  • Circolazione dei veicoli immatricolati all’estero:
    L’art. 29-bis del decreto-legge 113/2018 ha modificato gli artt. 93, 132 e 196 CdS, introduce novità di rilievo per la circolazione di veicoli immatricolati all’estero ed in particolare:
    • Divieto di circolazione per i residenti in Italia da più di 60 gg alla guida di veicoli immatricolati all’estero, salvo limitate e documentate eccezioni legate a veicoli concessi in leasing, locazione o comodato a dipendenti e collaboratori da parte di imprese comunitarie non aventi sede legale in Italia;
    • Divieto di circolazione oltre un anno di permanenza effettiva del veicolo in Italia, anche se condotto da persona non residente.
      Per tutti i veicoli sopraindicati, per i quali, al momento dell’accertamento delle violazioni richiamate, è disposto il sequestro amministrativo, si prevede alternativamente l’obbligo di reimmatricolazione in Italia ai sensi dell’art. 93 CdS oppure l’esportazione con le procedure di cui all’art. 99 CdS, entro 180 giorni ovvero, in mancanza, la confisca del veicolo.
  • Responsabilità solidale nelle violazioni stradali:
    Con la modifica del comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 196 CdS, si sono previste nuove ipotesi di responsabilità solidale operanti quali deroghe al criterio generale della responsabilità solidale del proprietario. In particolare si è previsto che:
    • nei casi di cui all’articolo 94, comma 4-bis (Disposizioni in materia di disponibilità temporanea, per comodato o locazione senza conducente, di veicoli adibiti al trasporto delle merci), risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo. Tale previsione amplia notevolmente l’elenco dei soggetti obbligati in solido in vece del proprietario del veicolo (la cui responsabilità resta perciò esclusa). Sono chiamati a rispondere il locatario, il comodatario, il custode di veicolo sequestrato, l’erede in attesa di definizione dell’eredità, il responsabile del trust e tutti gli altri soggetti indicati dall’art. 247-bis Reg. Esec. CdS quando il veicolo risulti essere utilizzato da tali soggetti diversi dal proprietario per più di 30 giorni consecutivi;
    • particolare caso di responsabilità solidale è previsto nei casi indicati dall’articolo 93, commi 1-bis (violazione del divieto di circolazione con veicolo estero da parte di residente in Italia da più di 60 giorni) e 1-ter (violazione dell’obbligo di documentare il titolo del possesso del veicolo locato, in leasing o in comodato a lavoratore o collaboratore da parte di impresa europea non avente sede in Italia), e dall’articolo 132, comma 3, CdS (circolazione oltre un anno con veicolo estero) nelle quali ipotesi, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.

Per gli approfondimenti leggi la nostra circolare tecnica n. CIR19018

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