L’emergenza “Coronavirus”, causata dalla progressiva diffusione del virus COVID-19 soprattutto in alcune Regioni del Nord Italia, ha determinato l’emanazione di provvedimenti urgenti da parte del Governo per tentare di arginare la circolazione del virus nel resto del Paese.
In particolare, sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 Febbraio 2020 è stato pubblicato il decreto legge n. 6 del 23 febbraio u,s che, nelle aree individuate con apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizza le autorità locali ad adottare qualsiasi misura di contenimento proporzionata all’emergenza epidemiologica, tra cui:
- Il divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata, di tutti gli individui ivi presenti;
- Il divieto di accesso al Comune o all’area;
- La sospensione di manifestazioni ed eventi pubblici;
- La previsione dell’obbligo, per chi ha fatto ingresso in Italia da zone dichiarate a rischio dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare questa circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio che, a sua volta, lo comunicherà all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- La limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi di trasporto merci e persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo deroghe espresse;
- La sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono svolgersi in modalità domiciliare.
Il mancato rispetto di queste misure, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punibile ai sensi dell’art. 650 del codice penale: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206“.
I primi Comuni in cui sono scattate le sopra citate misure, sono stati individuati nell’allegato I del dpcm del 23 Febbraio 2020 (pubblicato sempre su G.U n. 45 del 23 Febbraio 2020):
- Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini.
- Regione Veneto: Vò
Di conseguenza, in queste località sono in vigore le sopra descritte misure previste dal decreto legge n.6, tra cui (lett.m, n, o, art. 1 dpcm):
- la sospensione dei servizi di trasporto merce e persone, anche terrestre, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le deroghe eventuali previste dai prefetti competenti;
- la sospensione delle attività lavorative per le imprese, fatta eccezione per quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, e di quelle che possono svolgersi in modalità domiciliare o a distanza;
- la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel Comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori da queste aree.
Non solo: l’art.2 del dpcm prevede che gli individui che, dal 1 febbraio 2020, sono transitati o hanno sostato in uno dei predetti Comuni, sono tenuti a comunicare questa circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione delle misure di contenimento necessarie, tra cui la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Sono allo studio del Governo alcune misure per consentire alle imprese coinvolte di fronteggiare l’emergenza anche sotto il profilo economico In particolare, le Istituzioni stanno lavorando, su sollecitazione delle parti sociali, sulle seguenti linee di intervento:
- sospensione dei contributi e premi come già avvenuto per gli eventi sismici;
- previsione di una indennità fissa per lavoratori autonomi interessati da sospensioni delle attività, di entità da stabilire, seguendo come esempio le misure adottate in occasione di terremoti, alluvioni, ponte Morandi, ecc;
- estensione delle previsioni delle causali del Fondo Integrazioni Salariali alle imprese non ricomprese e previsione della cassa in deroga, per chi ha solo la cassa straordinaria non computandole nei termini massimi di cassa integrazione o FIS;
- coordinamento con il Ministero della Salute, per adempiere alla previsione dell’ordinanza del Ministero della Salute che attribuisce ai datori di lavoro, l’onere dei controlli della idoneità al lavoro nei luoghi in cui le attività commerciali o di trasporto e logistica siano considerate servizi pubblici essenziali;
- i lavoratori che non potranno recarsi al lavoro non dovranno essere considerati in malattia, ma rientreranno nelle fattispecie di sospensione in cassa integrazione.
Il relativo provvedimento sarà presentato alle parti sociali il prossimo 25 Febbraio. Si fa riserva, pertanto, di tornare sul tema.
Cordiali saluti
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