La FAI ha selezionato un partner aziendale leader nel settore, per fornire ai propri associati il miglior servizio per qualità e professionalità per il rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza del personale e dei luoghi di lavoro, come la gestione del DVR, del manuale HACCP, della sanificazione degli ambienti di lavoro e dei veicoli compresi tutti gli aspetti della Medicina del Lavoro. Chiamate la Segreteria per le informazioni sul servizio. Per la tutta la formazione verificate il calendario dei corsi.
Centralino Segreteria: 0532 796317 – Mail: segreteria@faiferrara.it
Il Protocollo Condiviso del 14 marzo 2020, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti sociali per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio. Al punto 4 stabilisce che:
“L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
- nel caso di presenza di una persona co COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
- Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. ”
Le linee guida del settore logistica/trasporti del 18 marzo 2020 stabiliscono che:“La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente ”
La frequenza di sanificazione degli automezzi aziendali non è precisata della disposizioni di legge vigenti alla data odierna, che si limitano a richiedere che essa sia eseguita in modo appropriato e frequente.
Ciò premesso, appare quanto meno necessario procedere alla sanificazione dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo aziendale ogni qualvolta il suo nuovo utilizzatore faccia parte di un turno/gruppo di lavoro diverso da quello del precedente utilizzatore ed, in particolare, alla ripresa di ogni turno di lavoro alternato.
Rientrano nel campo di applicazione anche ad esempio:
- gli automezzi aziendali, leggeri e pesanti che, sono in uso condiviso ai lavoratori;
- le autovetture aziendali assegnate in uso occasionale a un dipendente e riconsegnate a fine turno per la successiva assegnazione;
- le autovetture aziendali che hanno ospitato a bordo passeggeri;
- gli automezzi aziendali di qualsiasi tipo di ritorno da attività di rifornimento e/o manutenzione eseguite da soggetti terzi.
Per la sanificazione di abitacoli e cabine di guida degli automezzi aziendali consigliamo il ricorso ad una impresa esterna specializzata in sanificazione di mezzi di trasporto, che dovrebbe intervenire presso il sito aziendale dove sono parcheggiati gli automezzi.
Con l’art. 30 del D.L. n. 23 del 8 aprile 2020, sono stati integrati i benefici previsti dall’art. 64 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che disciplinano il credito di imposta espressamente previsto:
- per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
- per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro.
Ai fini operativi, viene stabilito il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura pari al 50% degli oneri sostenuti dai soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e delle attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di protezione individuale, nel limite massimo di € 20.000,00 di spese sostenute da ciascun beneficiario e nel limite delle risorse disponibili. Ad oggi, siamo in attesa dell’emanazione di un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini della definizione delle particolari modalità di accesso al beneficio.
Decreto Legge n. 23 del 08 aprile 2020
Protocollo condiviso di regolamentazione Covid-19 negli ambienti di lavoro
0 commenti