Facendo seguito alla precedente nota informativa MIT/ACI del 30 Aprile u.s sull’avvio della seconda fase di attuazione del Documento Unico di circolazione (vedi nota Conftrasporto NOR20237 del 6 Maggio u.s), lo scorso 27 maggio i due organismi di cui sopra hanno emanato una nuova circolare per anticipare una serie di precisazioni che saranno poi oggetto di organico recepimento all’interno dell’aggiornamento delle ”SCHEDE TEMATICHE”, in occasione del prossimo avvio della terza fase di attuazione graduale della riforma.
Una delle precisazioni principali riguarda le esportazioni in via definitiva di veicoli all’estero, eseguite entro lo scorso 31 Dicembre in vigenza della predente formulazione dell’art. 103 c.d.s (la quale, come noto, prevede che l’intestatario debba chiedere preventivamente al Dipartimento trasporti del MIT la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal PRA, restituendo le targhe e la carta di circolazione), che a causa dell’emergenza Coronavirus non sia stato possibile radiare entro il 3 maggio u.s.
Per queste situazioni, la nota fa presente che fino al 31 ottobre 2020, dette radiazioni possono essere ancora gestite con le procedure tradizionali e in applicazione delle disposizioni recate dall’art. 103 c.d.s. vigente al momento dell’avvenuta esportazione. Ciò a condizione che il richiedente alleghi copia della carta di circolazione estera che, se rilasciata successivamente al 31.12.2019, deve essere prodotta unitamente ad altra documentazione che, direttamente o indirettamente, dimostri l’avvenuta esportazione all’estero del veicolo entro il 31/12/2019 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: richiesta di immatricolazione all’estero, revisione effettuata all’estero, documenti di viaggio e trasporto del veicolo, trasferimento di residenza all’estero, ecc.). Per tutte le altre casistiche obbligatorio l’utilizzo delle nuove procedure a pena della ricusazione della pratica in caso di violazione delle suddette disposizioni.
Anche per quanto riguarda la nazionalizzazione di veicoli nuovi ed usati provenienti da altri Paesi della U.E, l’obbligatorietà dell’utilizzo delle nuove procedure per la gestione delle operazioni è stata procrastinata al 15 giugno 2020.
Per gli altri chiarimenti, si rinvia alla lettura della circolare MIT/ACI, disponibile in alegato.
Cordiali saluti.
0 commenti