Oggetto: Proroga delle scadenze amministrative legate all’emergenze Covid-19- nota del Ministero dell’Interno.
In materia di proroghe delle scadenze amministrative legate al perdurare dell’emergenza Covid-19, facendo seguito alla nota MIT prot. 7203 del 1 Marzo u.s (commentata con circolare Conftrasporto CIR21099 del 1 Marzo), lo scorso 9 Marzo la Direzione Centrale per la polizia stradale del Ministero dell’Interno ha emanato una nuova circolare dedicata – tra l’altro – alle forze di Polizia (disponibile in allegato).
La nota degli Interni, oltre a riprendere e a rinviare per molteplici aspetti ai contenuti della circolare del MIT, fa chiarezza sulla questione proroga delle revisioni tenendo conto:
- sia della normativa comunitaria (in particolare dell’art. 5 del Regolamento 267/2021) che, come noto, stabilisce in ambito U.E – Italia inclusa – che la validità delle revisioni scadute nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considera prorogata per un periodo di dieci mesi successivi alla scadenza (vedi nota Conftrasporto EUR21092 del 22 febbraio u.s);
- sia della normativa italiana, e più precisamente delle proroghe che erano state previste dall’art. 92, comma 4 del d.l 18/2020 (introdotte dal d.l 76 del 16 luglio 2020 – cd. decreto semplificazioni – vedi nota Conftrasporto NOR20456 del 15 Settembre 2020), secondo le quali:
- i veicoli la cui revisione scadeva entro il 31 luglio 2020 (non è stata fissata una data iniziale) potevano circolare fino al 31 ottobre 2020;
- i veicoli la cui revisione scadeva nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, potevano circolare fino al 31 dicembre 2020;
- i veicoli la cui revisione scadeva nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 potevano circolare fino al 28 febbraio 2021.
Fatte queste premesse, riportiamo di seguito la tabella riepilogativa delle scadenze e delle proroghe fino ad oggi previste in materia di revisioni, che è stata allegata alla circolare del Ministero dell’Interno in commento (scheda illustrativa allegata – all.3).
Categoria Veicoli | Scadenza revisione (mese) (*) | Proroga | Ambito territoriale proroga | Norma di riferimento | Note |
Tutte | Fino al 31/01/2020 (senza dies a quo) | 31.10.2020 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Febbraio 2020 | 31.10.2020 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | Sino al 30.9.2020 proroga valida in tutto il territorio U.E (Reg.2020/698) |
L, O1, O2 | Febbraio 2020 | 31.10.2020 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Marzo 2020 | 31.10.2020 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Art. 92 DL 18/2020 e Reg. 2020/698 (**) | La proroga della norma italiana coincide con quella europea |
L, O1, O2 | Marzo 2020 | 31.10.2020 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Aprile 2020 | 30.11.2020 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg.2020/698 | |
L, O1, O2 | Aprile 2020 | 31.10.2020 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Maggio 2020 | 31.12.2020 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg.2020/698 | |
L, O1, O2 | Maggio 2020 | 31.10.2020 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Giugno 2020 | 31.01.2021 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg.2020/698 | |
L, O1, O2 | Giugno 2020 | 31.10.2020 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Luglio 2020 | 28.02.2021 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg.2020/698 | |
L, O1, O2 | Luglio 2020 | 31.10.2020 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Agosto 2020 | 31.03.2021 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg.2020/698 | |
L, O1, O2 | Agosto 2020 | 31.12.2020 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Settembre 2020 | 31.07.2021 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg. 2021/267 (***) | |
L, O1, O2 | Settembre 2020 | 31.12.2020 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Ottobre 2020 | 31.08.2021 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg. 2021/267 | |
L, O1, O2 | Ottobre 2020 | 28.02.2021 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Novembre 2020 | 30.09.2021 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg. 2021/267 | |
L, O1, O2 | Novembre 2020 | 28.02.2021 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Dicembre 2020 | 31.10.2021 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg. 2021/267 | |
L, O1, O2 | Dicembre 2020 | 28.02.2021 | Italia | Art. 92 DL 18/2020 | |
M, N, O3, O4, T5 | Gennaio 2021 | 30.11.2021 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg. 2021/267 | |
M, N, O3, O4, T5 | Febbraio 2021 | 31.12.2021 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg. 2021/267 | |
M, N, O3, O4, T5 | Marzo 2021 | 31.01.2022 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg. 2021/267 | |
M, N, O3, O4, T5 | Aprile2021 | 28.02.2022 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg. 2021/267 | |
M, N, O3, O4, T5 | Maggio 2021 | 31.03.2022 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg. 2021/267 | |
M, N, O3, O4, T5 | Giugno 2021 | 30.04.2022 | Tutto il territorio UE compresa Italia | Reg. 2021/267 |
(*) Si rammenta che in Italia la revisione deve essere effettuata entro la fine del mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione o il veicolo è stato immatricolato.
(**) Si rammenta che alcuni paesi hanno deciso di non applicare le disposizioni del Regolamento 2020/689 relative alla revisione dei veicoli. Pertanto, i veicoli immatricolati in quei paesi non possono beneficiare delle proroghe previste.
(***) Si fa riserva di comunicare eventuali richieste di disapplicazione delle disposizioni del Regolamento 2021/267 relative alla proroga di validità della revisione dei veicoli avanzate dai Paesi membri.
Per quanto riguarda le altre proroghe di più stretto interesse riportate sempre nell’allegato 3 della circolare dell’Interno, evidenziamo quelle in materia di:
- Ispezione periodica dei tachigrafi (art.4.1 del Regolamento 2021/267)
Le ispezioni biennali dei tachigrafi che avrebbero dovuto o dovrebbero effettuarsi tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021, potranno effettuarsi entro 10 mesi successivi alla data prevista.
- Validità della carta del conducente per l’utilizzo dei tachigrafi (art. 4.2 del Regolamento 2021/267)
L’art. 4, paragrafo 2, del Regolamento ha previsto che i conducenti titolari della carta da utilizzare sui tachigrafi digitali per l’attività di trasporto su strada, che chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta. In attesa del rilascio, il conducente sarà ammesso alla circolazione provvedendo alle annotazioni manuali dell’attività svolta come previsto nell’ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta. Tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.
L’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento prevede, inoltre, che i conducenti titolari di carta tachigrafica che ne abbiano richiesto la sostituzione per cattivo funzionamento, furto o smarrimento nel periodo compreso tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono ottenere il rilascio della carta sostitutiva entro due mesi dalla richiesta. Fino al rilascio della nuova carta, sono autorizzati a circolare a condizione che possano dimostrare di aver richiesto la sostituzione e che abbiano restituito la carta all’autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante. Anche in questo caso il conducente dovrà provvedere alle annotazioni manuali dell’attività svolta.
Stante la possibilità riconosciuta dal Regolamento 2021/267 agli Stati membri di disapplicare le proroghe previste dal medesimo Regolamento, il Ministero dell’Interno si è riservato di comunicare le decisioni eventualmente prese in tal senso da singoli Paesi U.E.
Per quanto riguarda la proroga dei termini di validità della carta di qualificazione del conducente e della patente di guida, la nota dell’Interno rimanda al contenuto della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 0007203 del 1 marzo 2021 (all. 4 della circolare dell’Interno), in cui sono indicate anche le proroghe di altri documenti ed esami. Pertanto si rimanda alla lettura della nota Conftrasporto CIR21099 del 1 Marzo.
Cordiali saluti.
A proposito delle proroghe per la revisione dei veicolo, la mia fino al 31.03.2022, corrisponde la validità della copertura assicurativa RCA oppure per essere garantiti conviene fare comunque la revisione???
Buongiorno,
le proroghe sono previste dal Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 (valide a tutti gli effetti per la circolazione):
“I termini relativi ai controlli tecnici che in base alle disposizioni dell’art.5, par.1 e all’art.10, par.1, della direttiva 2014/45 e all’allegato II, punto 8 di tale direttiva, avrebbero dovuto o dovrebbero svolgersi tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considerano prorogati per un periodo di dieci mesi. Identica proroga è prevista per i certificati di revisione (art.8 e all.2.8 della citata direttiva), con data di scadenza compresa sempre tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021”
La copertura assicurativa deve essere sempre valida (RCA) anche con revisione scaduta (garantisce i terzi) a patto che non esistano clausole “particolari” (ad esempio rivalsa della Compagnia) nel suo contratto, che sarebbe meglio verificare.
La Segreteria