Oggetto: Accordi multilaterali A.D.R siglati dall’Italia, che prorogano le scadenze dei C.F.P (PATENTINI ADR) conducenti e consulenti per il trasporto di merci pericolose.
Segnaliamo che in materia di accordo A.D.R sul trasporto su strada di merci pericolose, in data 23 Marzo u.s l’Italia ha sottoscritto gli accordi multilaterali M333 e M334, che prorogano fino al 30 Settembre 2021 la validità dei Certificati di formazione professionale (Patentini ADR) dei conducenti e per il consulente della sicurezza, con scadenza compresa nel periodo tra il 1 marzo 2020 e il 1 settembre 2021. La materia, come noto, era già stata affrontata nei mesi scorsi con gli accordi multilaterali M324 e M330, con l’ultima delle proroghe previste che era scaduta lo scorso 28 Febbraio (vedi nota Conftrasporto SPE20546 del 6.11.2020).
M333: certificati di formazione dei conducenti
In deroga alle previsioni del paragrafo 8.2.2.8.2 dell’ADR, tutti i C.F.P conducenti ADR con scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, rimangono validi fino al 30 settembre 2021. Tali certificati sono rinnovati per 5 anni se il conducente fornisce la prova di partecipazione a un corso di aggiornamento (ai sensi del paragrafo 8.2.2.5 ADR) e se ha superato un esame (paragrafo 8.2.2.7 A.D.R) prima del 1°ottobre 2021. Il nuovo periodo di validità decorre dalla data originaria di scadenza del documento da rinnovare.
L’accordo è valido fino al 1° ottobre 2021 per i trasporti sui territori dei paesi firmatari. In caso di revoca anticipata da parte di uno Stato firmatario di questi paesi, l’accordo prosegue ad essere valido nei Paesi che non lo abbiano revocato.
M334: certificati per il consulente della sicurezza
In deroga alle previsioni del paragrafo 1.8.3.16.1 dell’A.D.R, i certificati per il consulente della sicurezza del trasporto di merci pericolose con scadenza tra il 1°marzo 2020 e il 1° settembre 2021, rimangono validi fino al 30 settembre 2021. La validità di questi certificati è prorogata di 5 anni dalla data della sua scadenza originaria, qualora i titolari hanno superato un esame a norma del paragrafo 1.8.3.16.2 dell’A.D.R prima del 1° ottobre 2021.
Anche in questo caso, l’accordo resta valido anche in caso di revoca anticipata da parte di uno degli Stati firmatari, limitatamente ai Paesi firmatari che non l’abbiano revocato.
I testi degli accordi (in Inglese), sono disponibili qui: https://unece.org/adr-multilateral-agreements
Cordiali saluti.
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