LAV21165 – REALIZZAZIONE DI PUNTI DI VACCINAZIONE AZIENDALI E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DA COVID-19. SOTTOSCRIZIONE DI DUE PROTOCOLLI NAZIONALI.

8 Aprile 2021 TUTTE LE CIRCOLARI

Oggetto: Realizzazione di punti di vaccinazione aziendali e aggiornamento delle misure per il contrasto della diffusione da Covid-19. Sottoscrizione di due protocolli nazionali.

Si informa che in data 6 aprile, su invito del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali e del Ministro della Salute sono stati condivisi e sottoscritti tra le Parti Sociali due importanti Protocolli concernenti rispettivamente:

  • Protocollo Nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” ;
  • Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro

Si riporta di seguito una sintesi dei contenuti essenziali dei due provvedimenti curata dalla Confcommercio, con alcune integrazioni della scrivente.

Protocollo per favorire la diffusione dei punti di vaccinazione

I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, con il supporto e il coordinamento delle Associazioni di categoria, potranno manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid nei luoghi di lavoro, destinati alla somministrazione in favore dei lavoratori/lavoratrici che ne abbiano fatto volontariamente richiesta.

Nell’elaborazione dei piani aziendali in esame, i datori di lavoro assicurano il confronto con il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle particolari condizioni di esposizione al rischio di contagio e con il supporto del medico competente, ovvero con altri organismi aziendali previsti nell’ambito dei Protocolli di settore.

I piani aziendali sono proposti dai datori di lavoro all’Azienda Sanitaria di riferimento, anche tramite le rispettive Organizzazioni di rappresentanza,  nel rispetto delle “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti Sars-Cov 2/Covid 19 nei luoghi di lavoro”(ndr: non ancora disponibili) per l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro, e che costituiscono parte integrante del Protocollo. All’atto della presentazione dei piani aziendali, il datore di lavoro specifica altresì il numero di vaccini richiesti per le lavoratrici e i lavoratori disponibili a ricevere la somministrazione, in modo da consentire all’Azienda Sanitaria di riferimento la necessaria programmazione dell’attività di distribuzione.

I costi per la realizzazione e gestione dei piani aziendali (compresi i costi per la somministrazione) sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre restano a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti, la fornitura dei vaccini e dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi), la messa a disposizione degli strumenti formativi per gli operatori sanitari addetti alla vaccinazione e la registrazione delle vaccinazioni eseguite.

Le procedure finalizzate alla raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati, dovranno essere realizzate e gestite nel pieno rispetto della scelta volontaria rimessa esclusivamente alla singola lavoratrice e al singolo lavoratore, delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte ed evitando, altresì, ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.

Il medico competente, ove presente, dovrà fornire al lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e rischi connessi alla vaccinazione (in generale e sul singolo vaccino) e dovrà acquisire il consenso informato del soggetto interessato, oltre ad effettuare il triage preventivo sullo stato di salute del lavoratore e assicurare la tutela della riservatezza dei dati.

In alternativa alla vaccinazione diretta negli ambienti di lavoro, i datori di lavoro che intendono collaborare all’iniziativa, possono ricorrere a strutture sanitarie private e concludere, anche tramite le Associazioni di categoria o nell’ambito della bilateralità, specifiche convenzioni con tali strutture private che siano in possesso dei requisiti per la vaccinazione. Gli oneri per la stipula di tali convenzioni restano a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini è assicurata dai Servizi Regionali competenti.

I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente o non possano fare ricorso alle strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’Inail, su cui ricadranno anche gli oneri relativi, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica.

In entrambe le ipotesi sopra richiamate, il datore di lavoro comunicherà direttamente o attraverso il medico competente (ove presente) alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell’Inail, il numero complessivo dei lavoratori che hanno manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino.

Se la vaccinazione viene eseguita durante l’orario di lavoro, il tempo necessario all’effettuazione della stessa viene equiparato all’orario di lavoro.

Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione per il contrasto al Covid-19 nei luoghi di lavoro

La revisione dei Protocolli del 14 marzo e del 24 aprile 2020 ha comportato implementazioni e specificazioni ad alcuni punti del documento, aggiornandolo anche alla luce delle disposizioni normative succedutesi nel frattempo nei vari provvedimenti (da ultimo, il dpcm del 2 Marzo 2021 – vedi nota Conftrasporto NOR21105 del 3 Marzo u.s)

Viene ribadito che il contagio da Covid-19 è un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, ma il cui allarme sociale è fortemente sentito e pertanto la mancata attuazione dello stesso che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nelle premesse si sottolinea l’importanza, fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, di assicurare che negli spazi condivisi vengano indossati dispositivi di protezione delle vie aeree, ferma restando l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti, indipendentemente dalla situazione emergenziale.

Per quanto riguarda il Punto 2 (Ingresso in azienda) viene specificato tra l’altro, che:

  • Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
  • Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
  • la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus Covid-19 avverrà secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, e i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Ai fini della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio viene richiamata l’applicazione dei protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato IX (Linee Guida delle Regioni contenenti le schede tecniche di settore per la riapertura delle attività) del DPCM del 2 marzo 2021.

In ordine al punto 3 (modalità di accesso dei fornitori esterni), non ci sono novità di rilevo rispetto ai precedenti protocolli. Pertanto, per quanto riguarda gli autisti dei mezzi di trasporto, si ribadisce che devono rimanere a bordo dei propri mezzi, e che non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Inoltre (ed anche questa non è una novità), per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, occorre individuare/installare servizi igienici dedicati, e prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente garantendone, inoltre, una adeguata pulizia giornaliera.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente (novità), ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (altra novità).

Con riferimento al punto 4 (Pulizia e sanificazione in azienda) si specifica che l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 (vedi nota Conftrasporto CIR20280 del 27 maggio 2020).

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo (novità).

Al punto 6 (Dispositivi di protezione individuale) viene ribadito che sono considerati DPI le “mascherine chirurgiche” e in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine o altri DPI di livello superiore.

Per quanto concerne il Punto 8 (Organizzazione aziendale) viene ribadito che limitatamente al periodo di emergenza dovuta al Covid – 19, nell’ambito della contrattazione di riferimento, potranno adottare una serie di misure quali: il ricorso al lavoro agile e da remoto, per le attività compatibili con questa modalità; disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli che possono operare mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto; assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, si richiama l’opportunità di valutare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; occorre utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore), generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.

Con riferimento alle trasferte nazionali ed internazionali il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSPP dovrà tener conto del contesto associato alla trasferta prevista, anche con riguardo all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

Riguardo al punto 10 (Spostamenti, riunioni, eventi interni e formazione) si confermano il divieto di riunioni in presenza (o, se ciò non fosse possibile, l’obbligo di limitare i partecipanti al minimo, con obbligo dei medesimi di osservare il distanziamento e di indossare  un’adeguata protezione in viso – mascherina chirurgica o dispositivi superiori), e la sospensione di eventi interni e attività di formazione in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. A tale proposito viene richiamato l’art. 25 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021 che consente “in presenza” la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’ azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, e i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio secondo il “Documento tecnico” pubblicato dall’Inail.

Al punto 12 (Sorveglianza sanitaria/medico competente) vengono rimarcati l’importanza della stessa e sottolineato il ruolo del medico competente e la sua collaborazione con l’Autorità sanitaria, per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al tampone Covid-19.

Per il reintegro progressivo dei lavoratori risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente effettuerà la visita medica come previsto dall’art. 41 comma 2 lett. e-ter del d.lgs. 81/08, per verificarne l’idoneità alla mansione e per valutare se vi sono profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Si allegano, per completezza d’informazione, i testi integrale dei due protocolli, mentre il testo delle “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti Sars-Cov 2/Covid 19 nei luoghi di lavoro” nei prossimi giorni verrà approvato in via definitiva in Conferenza Stato Regioni, per cui verrà divulgato una volta che sarà pervenuto dal Ministero del Lavoro.

Cordiali saluti

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