Oggetto: Realizzazione di punti di vaccinazione aziendali e aggiornamento delle misure per il contrasto della diffusione da Covid-19. Sottoscrizione di due protocolli nazionali.
Si informa che in data 6 aprile, su invito del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali e del Ministro della Salute sono stati condivisi e sottoscritti tra le Parti Sociali due importanti Protocolli concernenti rispettivamente:
- โProtocollo Nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati allโattivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoroโ ;
- โProtocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoroโ
Si riporta di seguito una sintesi dei contenuti essenziali dei due provvedimenti curata dalla Confcommercio, con alcune integrazioni della scrivente.
Protocollo per favorire la diffusione dei punti di vaccinazione
I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, con il supporto e il coordinamento delle Associazioni di categoria, potranno manifestare la disponibilitร ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid nei luoghi di lavoro, destinati alla somministrazione in favore dei lavoratori/lavoratrici che ne abbiano fatto volontariamente richiesta.
Nellโelaborazione dei piani aziendali in esame, i datori di lavoro assicurano il confronto con il Comitato per lโapplicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020, tenendo conto della specificitร di ogni singola realtร produttiva e delle particolari condizioni di esposizione al rischio di contagio e con il supporto del medico competente, ovvero con altri organismi aziendali previsti nellโambito dei Protocolli di settore.
I piani aziendali sono proposti dai datori di lavoro allโAzienda Sanitaria di riferimento, anche tramite le rispettive Organizzazioni di rappresentanza, nel rispetto delle โIndicazioni ad interim per la vaccinazione anti Sars-Cov 2/Covid 19 nei luoghi di lavoroโ(ndr: non ancora disponibili) per lโallestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro, e che costituiscono parte integrante del Protocollo. Allโatto della presentazione dei piani aziendali, il datore di lavoro specifica altresรฌ il numero di vaccini richiesti per le lavoratrici e i lavoratori disponibili a ricevere la somministrazione, in modo da consentire allโAzienda Sanitaria di riferimento la necessaria programmazione dellโattivitร di distribuzione.
I costi per la realizzazione e gestione dei piani aziendali (compresi i costi per la somministrazione) sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre restano a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti, la fornitura dei vaccini e dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi), la messa a disposizione degli strumenti formativi per gli operatori sanitari addetti alla vaccinazione e la registrazione delle vaccinazioni eseguite.
Le procedure finalizzate alla raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati, dovranno essere realizzate e gestite nel pieno rispetto della scelta volontaria rimessa esclusivamente alla singola lavoratrice e al singolo lavoratore, delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte ed evitando, altresรฌ, ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.
Il medico competente, ove presente, dovrร fornire al lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e rischi connessi alla vaccinazione (in generale e sul singolo vaccino) e dovrร acquisire il consenso informato del soggetto interessato, oltre ad effettuare il triage preventivo sullo stato di salute del lavoratore e assicurare la tutela della riservatezza dei dati.
In alternativa alla vaccinazione diretta negli ambienti di lavoro, i datori di lavoro che intendono collaborare allโiniziativa, possono ricorrere a strutture sanitarie private e concludere, anche tramite le Associazioni di categoria o nellโambito della bilateralitร , specifiche convenzioni con tali strutture private che siano in possesso dei requisiti per la vaccinazione. Gli oneri per la stipula di tali convenzioni restano a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini รจ assicurata dai Servizi Regionali competenti.
I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente o non possano fare ricorso alle strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dellโInail, su cui ricadranno anche gli oneri relativi, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica.
In entrambe le ipotesi sopra richiamate, il datore di lavoro comunicherร direttamente o attraverso il medico competente (ove presente) alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dellโInail, il numero complessivo dei lavoratori che hanno manifestato lโintenzione di ricevere il vaccino.
Se la vaccinazione viene eseguita durante lโorario di lavoro, il tempo necessario allโeffettuazione della stessa viene equiparato allโorario di lavoro.
Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione per il contrasto al Covid-19 nei luoghi di lavoro
La revisione dei Protocolli del 14 marzo e del 24 aprile 2020 ha comportato implementazioni e specificazioni ad alcuni punti del documento, aggiornandolo anche alla luce delle disposizioni normative succedutesi nel frattempo nei vari provvedimenti (da ultimo, il dpcm del 2 Marzo 2021 โ vedi nota Conftrasportoย NOR21105ย del 3 Marzo u.s)
Viene ribadito che il contagio da Covid-19 รจ un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, ma il cui allarme sociale รจ fortemente sentito e pertanto la mancata attuazione dello stesso che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione delle attivitร fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Nelle premesse si sottolinea lโimportanza, fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, di assicurare che negli spazi condivisi vengano indossati dispositivi di protezione delle vie aeree, ferma restando lโadozione di ulteriori strumenti di protezione individuale giร previsti, indipendentemente dalla situazione emergenziale.
Per quanto riguarda il Punto 2 (Ingresso in azienda) viene specificato tra lโaltro, che:
- Il personale, prima dellโaccesso al luogo di lavoro potrร essere sottoposto al controllo della temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterร superiore ai 37,5ยฐC, non sarร consentito lโaccesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero giร dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piรน breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dellโaccesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dellโOMS;
- la riammissione al lavoro dopo lโinfezione da virus Covid-19 avverrร secondo le modalitร previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, e i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Ai fini della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio viene richiamata lโapplicazione dei protocolli di settore per le attivitร produttive di cui allโAllegato IX (Linee Guida delle Regioni contenenti le schede tecniche di settore per la riapertura delle attivitร ) del DPCM del 2 marzo 2021.
In ordine al punto 3 (modalitร di accesso dei fornitori esterni), non ci sono novitร di rilevo rispetto ai precedenti protocolli. Pertanto, per quanto riguarda gli autisti dei mezzi di trasporto, si ribadisce che devono rimanere a bordo dei propri mezzi, e che non รจ consentito lโaccesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attivitร di approntamento delle attivitร di carico e scarico, il trasportatore dovrร attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Inoltre (ed anche questa non รจ una novitร ), per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, occorre individuare/installare servizi igienici dedicati, e prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente garantendone, inoltre, una adeguata pulizia giornaliera.
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, lโappaltatore dovrร informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente (novitร ), ed entrambi dovranno collaborare con lโautoritร sanitaria fornendo elementi utili allโindividuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (altra novitร ).
Con riferimento al punto 4 (Pulizia e sanificazione in azienda) si specifica che lโazienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 (vedi nota Conftrasporto CIR20280ย del 27 maggio 2020).
Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo (novitร ).
Al punto 6 (Dispositivi di protezione individuale) viene ribadito che sono considerati DPI le โmascherine chirurgicheโ e in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o allโaperto, รจ obbligatorio lโuso delle mascherine o altri DPI di livello superiore.
Per quanto concerne il Punto 8 (Organizzazione aziendale) viene ribadito che limitatamente al periodo di emergenza dovuta al Covid โ 19, nellโambito della contrattazione di riferimento, potranno adottare una serie di misure quali: il ricorso al lavoro agile e da remoto, per le attivitร compatibili con questa modalitร ; disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli che possono operare mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto; assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione, con lโobiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, si richiama lโopportunitร di valutare che gli stessi riguardino lโintera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; occorre utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore), generalmente finalizzati a consentire lโastensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
Con riferimento alle trasferte nazionali ed internazionali il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSPP dovrร tener conto del contesto associato alla trasferta prevista, anche con riguardo allโandamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
Riguardo al punto 10 (Spostamenti, riunioni, eventi interni e formazione) si confermano il divieto di riunioni in presenza (o, se ciรฒ non fosse possibile, lโobbligo di limitare i partecipanti al minimo, con obbligo dei medesimi di osservare il distanziamento e di indossare unโadeguata protezione in viso โ mascherina chirurgica o dispositivi superiori), e la sospensione di eventi interni e attivitร di formazione in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. A tale proposito viene richiamato lโart. 25 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021 che consente โin presenzaโ la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dellโ azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, e i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio secondo il โDocumento tecnicoโ pubblicato dallโInail.
Al punto 12 (Sorveglianza sanitaria/medico competente) vengono rimarcati lโimportanza della stessa e sottolineato il ruolo del medico competente e la sua collaborazione con lโAutoritร sanitaria, per lโidentificazione degli eventuali โcontatti strettiโ di un lavoratore risultato positivo al tampone Covid-19.
Per il reintegro progressivo dei lavoratori risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente effettuerร la visita medica come previsto dallโart. 41 comma 2 lett. e-ter del d.lgs. 81/08, per verificarne lโidoneitร alla mansione e per valutare se vi sono profili specifici di rischiositร , indipendentemente dalla durata dellโassenza per malattia.
Si allegano, per completezza dโinformazione, i testi integrale dei due protocolli, mentre il testo delle โIndicazioni ad interim per la vaccinazione anti Sars-Cov 2/Covid 19 nei luoghi di lavoroโ nei prossimi giorni verrร approvato in via definitiva in Conferenza Stato Regioni, per cui verrร divulgato una volta che sarร pervenuto dal Ministero del Lavoro.
Cordiali saluti
Accise (50) ADR (37) Agenzia delle Entrate (102) albo autotrasporto (36) Albo gestori ambientali (41) Austria (111) Brennero (73) Conftrasporto (44) contributi (41) controlli (39) CORONAVIRUS (92) costo del gasolio (31) covid-19 (237) CQC (72) credito di imposta (93) cronotachigrafo (49) Decreto (39) decreto investimenti (48) Divieti (131) Fisco (69) formazione (49) francia (46) gasolio (66) germania (39) green pass (51) INAIL (94) INPS (157) investimenti (87) ISA (30) ispettorato del lavoro (44) Lavoro (84) MIT (45) monte bianco (38) Paolo Uggรจ (127) patente (85) patenti (50) pedaggio (66) proroga (116) revisioni (68) Rifiuti (64) Salvini (30) tarsporti internazionali (30) trasporti internazionali (44) trasporto rifiuti (46) UNATRAS (55)
0 commenti