Oggetto: Fondo di Garanzia. Proroga delle misure di sostegno previste dall’art. 56 del d.l Cura Italia.
In data 23 Giugno u.s Mediocredito Centrale ha emesso la circolare n. 5 con la quale comunica che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 16 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (DL Sostegni bis) e dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea, le misure di sostegno previste dall’art. 56 del DL Cura Italia sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021 secondo le modalità e le condizioni previste dal predetto art.16 del DL Sostegni bis (la Circolare è disponibile nella pagina Circolari operative del sito www.fondidigaranzia.it).
PROROGA DELLA SCADENZA PER LE OPERAZIONI AMMESSE ALLA GARANZIA ORDINARIA DEL FONDO
In riferimento alle operazioni finanziarie già ammesse alla garanzia ordinaria del Fondo per le quali era già stata estesa la durata della garanzia stessa in conseguenza della concessione delle misure di sostegno di cui all’art. 56 del DL Cura Italia, a seguito della concessione dell’ulteriore proroga prevista dall’art.16 del DL Sostegni bis, il richiedente dovrà inviare al Gestore la richiesta di estensione della durata della garanzia per tutte le predette operazioni finanziarie.
Per la misura A) e B) la nuova data di scadenza corrisponderà alla data del termine delle misure, per la misura C) dovrà essere comunicata la nuova data di scadenza del finanziamento.
Per l’invio delle predette richieste, è stato predisposto l’allegato 13-ter, aggiornato con le ultime modifiche recepite dal DL Sostegni bis (disponibile nella sezione “Moduli per la segnalazione di variazioni successive all’ammissione” presente nella pagina “Modulistica”).
Non verranno prese in carico le richieste inviate per comunicare proroghe precedenti unitamente alla proroga prevista dal menzionato art.16, nonché quelle inviate su operazioni per le quali non era già stata estesa la durata della garanzia stessa in conseguenza della concessione delle misure di sostegno di cui all’art. 56 del DL Cura Italia.
Le richieste di estensione della durata della garanzia dovranno essere presentate al Gestore, anche qualora le stesse facciano riferimento ad una sola posizione, inviando l’Allegato 13 ter con il relativo file Excel-Elenco operazioni all’indirizzo fdgvariazione@postacertificata.mcc.it.
Le richieste dovranno essere inviate al Gestore entro il 15 settembre 2021.
GARANZIA SUSSIDIARIA DELLA SEZIONE SPECIALE ART. 56 – NUOVE DOMANDE DI AMMISSIONE E PROROGA DELLA SCADENZA PER LE OPERAZIONI AMMESSE
Riguardo alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato delle misure di sostegno previste dall’art.56 del DL Cura Italia, già ammesse ovvero da ammettere alla garanzia sussidiaria della Sezione Speciale del Fondo, verranno applicate le seguenti condizioni:
- per le operazioni finanziarie che non hanno beneficiato della proroga prevista dall’art. 16 del DL Sostegni-bis e che non sono state già ammesse alla garanzia sussidiaria della Sezione speciale del Fondo, i soggetti richiedenti dovranno inviare le domande di ammissione entro il termine del 15 settembre 2021;
- per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della proroga prevista dall’art. 16 del DL Sostegni-bis e che non sono state già ammesse alla garanzia sussidiaria della Sezione speciale del Fondo, i soggetti richiedenti dovranno inviare le domande di ammissione entro il termine del 15 settembre 2021;
- per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della proroga prevista dall’art. 16 del DL Sostegni-bis e che sono state già ammesse alla garanzia sussidiaria della Sezione speciale del Fondo:
- per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura C) prevista dal comma 2, dell’art.56 del DL Cura Italia, il soggetto richiedente dovrà inviare al Gestore entro il termine del 15 settembre 2021 le informazioni relative al maggior importo delle rate sospese (importo già comunicato + ulteriori rate sospese = importo complessivo) e alla nuova data di scadenza del finanziamento, utilizzando l’apposito tracciato (FLUSSI FEA) disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it. Nella sezione “Specifiche per la compilazione del tracciato relativo alla proroga delle operazioni ammesse alla Sezione Art.56 DL Cura Italia” presente nella pagina “Guide e manuali” sono disponibili, inoltre, la Guida e le Specifiche tecniche per la compilazione del predetto tracciato.
- per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato delle misura A) o B) previste dal comma 2, dell’art. 56 del DL Cura Italia la scadenza della garanzia del Fondo verrà prorogata automaticamente dal Gestore per adeguarla alla nuova Data termine delle Misure. Si fa presente che tale adeguamento è previsto per tutte le operazioni che hanno beneficiato delle misure previste dal comma 2, dell’art. 56 del DL Cura Italia, comprese quelle per cui l’impresa non ha richiesta la proroga.
Si comunica, infine, che per la disciplina delle garanzie sussidiarie rilasciate a valere sulla Sezione speciale ai sensi dell’art.56, comma 6 del DL Cura Italia, si rinvia alle Modalità Operative pubblicate sul sito internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) nella sezione “Modalità operative”
Inoltre, in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea e delle relative implementazioni sul Portale FdG che recepiscono le modifiche introdotte dal Dl Sostegni bis, dal 24/06/2021 per le richieste di Riassicurazione/Controgaranzia per le operazioni concesse ai sensi della lettera m) comma 1 art.13 del DL Liquidità, la percentuale di copertura rilasciata dal soggetto garante al soggetto finanziatore dovrà essere pari al 90% dell’operazione finanziaria come previsto dall’art. 13 comma 1 lettera h DL Sostegni bis. Le richieste di garanzia presentate con una copertura differente verranno respinte d’ufficio in sede di Istruttoria.
Cordiali saluti.
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