NOR21381 – Oggetto: Covid-19. Proroga delle misure per l’ingresso in Italia previste dal Ministero della Salute con Ordinanza del 29 Luglio u.s ; Green pass; pubblicazione delle linee guida sul trasporto pubblico
- Proroga delle misure per l’ingresso in Italia previste dal Ministero della Salute con Ordinanza del 29 Luglio u.s
Con Ordinanza del 28 Agosto u.s, (pubblicata sulla G.U. Serie Generale , n. 207 del 30 agosto 2021), il Ministero della Salute ha prorogato fino al 25 Ottobre le disposizioni per l’ingresso in Italia contenute nella precedente Ordinanza del 29 Luglio u.s (vedi nota FAI – Conftrasporto NOR21365 del 3 Agosto u.s).
Pertanto, con riferimento agli ingressi di coloro che nei 14 gg prevedenti hanno soggiornato o transitato in uno dei Paesi di cui all’elenco C, allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 (formato essenzialmente dai Paesi dell’U.E, dello Spazio Economico Europeo con l’aggiunta della Svizzera – per un elenco completo vedi qui) , proseguono ad applicarsi le seguenti regole, a pena di isolamento fiduciario per 5 gg (al termine dei quali è richiesto un tampone antigenico o molecolare):
- Compilazione, prima della partenza, del Passenger Locator form(PLF)per la presentazione a chiunque sia deputato ai controlli;
- presentazione della certificazione verde Covid in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese o spagnola. La certificazione deve attestare una delle seguenti condizioni:
- aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni, oppure
- esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo), oppure
- essersi sottoposti a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo.
Continua ad essere operativa la deroga al possesso della certificazione verde (ai soli fini dell’ingresso in Italia senza obbligo di quarantena per 5 gg) per il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto. Tuttavia, il Ministero della Salute – diversamente da quanto scritto nei mesi precedenti sul proprio sito internet– prevede ora che anche nei casi di deroga al possesso del Green pass, occorra compilare il PLF al quale, pertanto, sono soggetti anche i conducenti dei mezzi di trasporto che abbiano soggiornato o transitato in uno dei predetti Paesi.
La nuova Ordinanza, inoltre, introduce la possibilità di ingresso da Paesi dell’Elenco D (inclusa Gran Bretagna) senza la mini quarantena di 5 giorni, previa presentazione al vettore o a chiunque sia deputato al controllo: di idonea certificazione attestante il completamento del ciclo vaccinale rilasciata dall’autorità sanitaria competente (a seguito tuttavia di una vaccinazione validata dall’Agenzia Europea per i Medicinali); tampone negativo eseguito nelle 72 h precedenti (48 h per il Regno Unito); PLF in formato digitale, oppure in forma cartacea stampato.
Anche in questo caso, il personale viaggiante e gli equipaggi dei mezzi di trasporto sono esentati da queste formalità ad eccezione della compilazione del PLF; ciò fermo restando che, per coloro che nei 14 gg precedenti hanno soggiornato in India, Bangladesh o Sri Lanka, l’art. 3 della nuova Ordinanza richiede comunque l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Regole particolari sono state introdotte anche per gli ingressi di soggetti che, nei 14 gg precedenti, hanno soggiornato o transitato in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America: ferme restando le prescrizioni già previste nell’Ordinanza del 29 Luglio u.s (compilazione del PLF e certificazione verde rilasciata dalla competente autorità sanitaria), si prevede l’obbligo di presentare al vettore e a chiunque sia deputato ai controlli, la certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore precedenti a test, a mezzo di tampone, risultato negativo (art. 2.3 dell’Ordinanza del 28 Agosto).
Il testo dell’Ordinanza del 28 Agosto è disponibile qui.
- Green Pass.
Per quanto riguarda l’utilizzo del Green Pass, vi abbiamo già informato dell’entrata in vigore del decreto legge 111 del 6 Agosto u.s (vedi nota FAI – Conftrasporto NOR21376 del 27 agosto u.s).
In forza di tale disposizione, fino al 31 dicembre 2021 (cessazione dello stato di emergenza), soltanto alle persone munite di una delle certificazioni verdi Covid-19 sarà consentito l’accesso ai principali mezzi di trasporto e il loro utilizzo (aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati nei collegamenti dello stretto di Messina; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity notte e ad Alta velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni, aventi orari, itinerari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale).
La disposizione si applica quindi anche agli autisti degli automezzi adibiti al trasporto di merci che si imbarcano sui traghetti (tranne quelli per l’attraversamento dello stretto di Messina) e sulle navi ro-ro.
I vettori (in particolare quelli marittimi) sono tenuti a verificare il rispetto di tale obbligo e le verifiche delle certificazioni verdi dovranno avvenire secondo le indicazioni del DPCM 17 giugno 2021. La violazione della disposizione sopra indicata sarà sanzionata ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 1.000 euro).
Da segnalare inoltre anche l’emanazione lo scorso 10 agosto, da parte del Ministero dell’Interno, della circolare diretta a chiarire gli ambiti di applicazione del Green Pass e, sullo stesso tema, le FAQ del Governo.
A questo proposito, in ordine all’accesso ai servizi di ristorazione, il Green Pass è sempre richiesto per quelli svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso. Pertanto, come ha evidenziato anche la circolare del Ministero, la certificazione verde non è richiesta per i medesimi servizi erogati all’aperto, nonché per l’asporto e il consumo al banco. Sempre la circolare ha chiarito che la verifica dell’identità della persona in possesso del Green pass da parte di un privato (es, l’addetto al servizio di ristorazione) ha natura facoltativa, rendendosi comunque necessaria in caso di abuso o elusione delle norme (es, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione).
- Pubblicazione delle linee guida sul trasporto pubblico
Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, sono disponibili le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”, tra cui segnaliamo le prescrizioni dedicata al Settore marittimo e Portuale, sul trasporto marittimo dei passeggeri.
Cordiali saluti.
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