NOR22134 – Oggetto: Vertenza Autotrasporto. Protocollo d’intesa e Decreto Legge.
La vertenza autotrasporto ha prodotto l’emanazione del decreto legge 21 marzo 2022, n.21, pubblicato sulla gazzetta di ieri (n. 67, del 21/3/2022), che recepisce parte degli impegni contenuti nel Protocollo d’intesa sottoscritto dalla FAI e dalle altre associazione con la Vice Ministro Infrastrutture Bellanova il 17 marzo scorso, in particolare quelli diretti a fronteggiare i notevoli aumenti del prezzo del carburante.
Si ritiene quindi opportuno illustrare le disposizioni del nuovo provvedimento, unitamente ai punti del citato Protocollo.
Riduzione dell’accisa sul gasolio
L’articolo 1 del decreto prevede eccezionalmente che per un periodo di 30 giorni: dal 22 marzo al 20 aprile 2022, l’accisa del gasolio venga ridotta da 617,40 a 367,40 euro per mille litri. Ciò determina, a partire da oggi, una riduzione del gasolio di 25 centesimi di euro (più IVA).
Conseguentemente, per gli acquisti di gasolio effettuati nel medesimo periodo di 30 giorni, non scatta la possibilità di recuperare il differenziale delle accise, pari a 21 centesimi di euro al litro, tenuto conto che la nuova aliquota è più bassa di quella prevista per il gasolio commerciale (di 403 euro per mille litri di gasolio).
Ferrobus e Marebonus
L’articolo 13 prevede, solo per il corrente anno, il rifinanziamento delle misure per il Marebonus con 19,5 milioni di euro, e per il Ferrobonus, con 19 milioni di euro. Riguardo queste misure va evidenziato che nel Protocollo (punto 8), il Ministero si impegna a verificare con la Commissione europea la possibilità che i benefici arrivino direttamente agli autotrasportatori.
Clausola adeguamento gasolio
L’articolo 14 del provvedimento rafforza il meccanismo per realizzare l’adeguamento del corrispettivo del trasporto sia nei contratti scritti, sia in quelli non scritti, come voluto nel punto 3 del protocollo.
Nei primi, viene espressamente stabilito che detta clausola sia un elemento essenziale del contratto, (con una modifica all’art. 6, comma 3, lettera d), del D. lgv. 286/2005) tale per cui la sua mancanza determina l’applicazione delle disposizioni sul contratto non scritto. In particolare viene stabilito che il corrispettivo venga adeguato alle variazioni del prezzo del gasolio “qualora queste variazioni superino il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato”
Nei contratti non scritti (tutti quelli che sono privi degli elementi essenziali previsti dall’art. 6, comma 3 del citato D. Lgv. 286) viene invece stabilito che “il corrispettivo si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi pubblicati ed aggiornati dal MIMS” ogni tre mesi.
Pedaggi e deduzione spese non documentate
Con l’articolo 15 vengono aumentate le risorse per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, con un ulteriore stanziamento di 15 milioni di euro (che peraltro si aggiungono ai 20 milioni stabiliti dal DL Energia, n. 17/2022) e con 5 milioni di euro per le spese non documentate delle imprese minori di autotrasporto, (che si aggiungono ai 5 milioni già previsti dal menzionato DL Energia).
Esonero contributo ART per 2022
In attuazione del punto 6 del Protocollo d’intesa, l’articolo 16 del decreto legge prevede che per il corrente anno le imprese di autotrasporto con fatturato da 5 milioni di euro annui in su, non sono tenute a versare il contributo al funzionamento dell’Autorità della Regolazione dei Trasporti (pari allo 0,6 per mille del fatturato rilevante).
Fondo di 500 milioni per l’Autotrasporto
Accogliendo le richieste delle Associazioni, il Governo ha istituito un fondo da 500 milioni di euro da utilizzare per mitigare i gravi aumenti registrati nei prezzi dei carburanti, le cui misure verranno stabilite con decreto interministeriale (MIMS – MEF) da emanarsi nei prossimi trenta giorni. Al riguardo la FAI, insieme alle Associazioni dell’UNATRAS ha già scritto alla Vice Ministro Bellanova per concordare il più concreto e rapido utilizzo di tali risorse.
Rispetto agli altri impegni, presenti nel Protocollo d’intesa, si fa presente che questi verranno esaminati dal tavolo permanente di confronto con il Ministero, ed in particolare:
- tempi di pagamento dei corrispettivi del trasporto: dovranno essere rafforzati i controlli su pagamenti entro 60 giorni dall’emissione della fattura (commi 12 e seguenti dell’art. 83bis, legge 133/2008), coinvolgendo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e il Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori;
- accesso al mercato e alla professione, è in via di definizione un decreto dirigenziale che adeguerà la normativa italiana alle disposizioni di cui al Reg. 1055/2020;
- tempi di carico e scarico, proseguiranno gli incontri con committenza per la revisione delle regole per garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa per il carico e lo scarico delle merci, con il conseguente riconoscimento dell’indennizzo già previsto dalla normativa vigente;
- verranno accelerate le procedure per il pagamento degli incentivi e dei contributi ministeriali spettanti alle imprese (investimenti e formazione);
- Brennero, il Ministero si è impegnato espressamente a proseguire nelle azioni a tutela del settore per l’attraversamento del Brennero.
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