INT22297 – Oggetto: Riconoscimento transitorio nel territorio U.E, dei documenti di guida rilasciati a conducenti Ucraini.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L195 del 22 Luglio u.s è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 1280 del 18 luglio 2022, sul riconoscimento transitorio della documentazione di guida rilasciata ai conducenti ucraini che godono della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, in conformità alla direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione 2022/382, fino a quando cessi l’applicazione della protezione temporanea.
In sintesi, il provvedimento prevede le seguenti misure a carattere temporaneo, per agevolare l’impiego di conducenti titolari di patenti e CQC rilasciate in Ucraina, presso imprese di autotrasporto stabilite nella U.E.
Nel rimandare gli interessati alla lettura del Regolamento, si evidenzia quanto segue:
- Sul riconoscimento delle patenti di guida rilasciate dall’Ucraina (art. 3 del Reg.), viene accordato alle persone titolari di protezione temporanea secondo la sopra citata normativa europea. Il riconoscimento, peraltro, non impedisce l’applicazione delle disposizioni nazionali in tema di sospensione della patente, revoca o annullamento del diritto di guida nello Stato membro interessato. Inoltre, a coloro che sono in possesso di una patente di guida in corso di validità rilasciata dall’Ucraina, gli Stati membri non richiedono l’esibizione della traduzione autenticata né di un permesso di guida internazionale. Gli Stati, per la verifica dell’identità, possono richiede l’esibizione di un passaporto, documento di residenza temporaneo o altro documento idoneo.
- Per quanto riguarda la qualificazione del conducente (art.4), il conducente titolare di CQC rilasciata dall’Ucraina, può richiedere allo Stato membro in cui ha ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo o in cui gode di protezione adeguata secondo il diritto nazionale di: far inserire il codice speciale temporaneo “95.01”(valido al massimo fino al 6 marzo 2025) sulla patente di guida rilasciata dal predetto Stato membro; ottenere una CQC formato card con il codice speciale temporaneo “95.01”; far inserire l’appena citato codice sull’attestato del conducente.
La descrizione del codice “95.01” è la seguente: “conducente titolare di certificato di idoneità professionale in regola con l’obbligo di idoneità professionale – rilascio speciale valido per la sola durata della protezione temporanea”.
Quanto alla scadenza, la data del 6 marzo 2025 è quella limite: infatti, il par. 3, art. 4 del Regolamento stabilisce che la validità amministrativa di questi documenti – a prescindere da quella indicata sugli stessi – corrisponde alla scadenza più vicina tra la protezione temporanea per gli sfollati dall’Ucraina prevista dalla normativa europea e nazionale, e quella del periodo di validità della patente di guida. Peraltro, l’articolo 4.4 del Regolamento prevede che al titolare di CQC ucraina che richieda l’apposizione del codice “95.01” o il rilascio della CQC formato card, gli Stati membri impongono di seguire un corso obbligatorio di formazione integrativa, al termine del quale è prevista una prova volta a verificare che egli possiede il livello di conoscenze previsto dall’allegato I, sezione 1 della direttiva 2003/59/CE sulla formazione dei conducenti.
La durata del corso obbligatorio di formazione integrativa è pari a 35 ore e non deve superare le 60 ore, di cui almeno 2,5 ore di guida individuale. La formazione può essere fornita sotto forma di corso obbligatorio di formazione periodica, a norma dell’allegato I, sez. 4 sempre della direttiva 2003/59.
Particolare attenzione andrà prestata alla conoscenza del regolamento (CE) 561/2006 sui tempi di guida e di riposo degli autisti.
Al termine del corso, le autorità competenti degli Stati membri sottopongono il conducente a un esame scritto oppure orale o a una prova al computer effettuata in centri di prova designati.
Sulle rimanenti disposizioni, si rimanda alla lettura del provvedimento.
Cordiali saluti.
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