CQC22381 – Nuove disposizioni in materia di FAD nei corsi CQC e ADR di competenza della Motorizzazione

17 Ottobre 2022 TUTTE LE CIRCOLARI

CQC22381 – Oggetto: Nuove disposizioni in materia di FAD nei corsi CQC e ADR di competenza della Motorizzazione

Con circolare prot. n. 32137 del 13 ottobre 2022, la Direzione generale della Motorizzazione ha ritenuto opportuno diramare nuove disposizioni sulla formazione a distanza nei corsi di propria competenza, tenuto conto del cessato stato di emergenza sanitaria, da un lato, e dell’oggettiva ripresa dei contagi da Covid-19, dall’altro.

Al riguardo, si segnala che:

  1. viene confermata la disciplina delle assenze causa Covid-19 nei corsi CQC, compresi quelli di formazione periodica per il rinnovo quinquennale, di cui alla circolare ministeriale 14/10/2020 (cfr. ns. CQC20506 del 15 ottobre 20202 – *);
  2. possono essere svolte come formazione a distanza (con modalità sincrona) fino a 2 ore di lezione, per ciascuno dei cinque moduli del corso di formazione periodica. In tali corsi, il modulo del medico non potrà più essere sostituito da quello dell’insegnante di autoscuola (come durante lo stato di emergenza sanitaria). Nella FAD sincrona vanno seguite le indicazioni riportate nella circolare in esame (cfr. punto c.5), che richiama interamente la nota ministeriale 31895 del 15 ottobre 202;
  3. nei corsi per il conseguimento od il rinnovo del cd. patentino ADR, invece, non si potrà più svolgere alcuna lezione in FAD, a partire dal 2 novembre 2022 (data di applicazione della circolare in esame);
  4. resta infine confermato il divieto di ricorrere alla FAD nei corsi di recupero punti sulla patente o sulla CQC.

Nelle ultime due pagine la circolare della Motorizzazione riconferma le disposizioni sulla possibilità di svolgere i corsi di integrazione CQC, da parte dei conducenti già in possesso di un’abilitazione CQC per una determinata tipologia di trasporto che intendono conseguire anche l’altra (es. chi ha già la CQC per trasporto merci che vuole conseguire anche quella per trasporto persone), alla cui attenta lettura si rimandano gli interessati.

Si riporta il testo della circolare Motorizzazione prot. n. 31137 del 13 ottobre 2022.  

Cordiali saluti.

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(*) Stralcio circolare FAI/Conftrasporto CQC20356 del 15 ottobre 2020

A differenza della disciplina normale, nella quale il superamento delle assenze oltre una certa soglia (ad esempio oltre 5 ore, per il corso di rinnovo di 35 ore) comporta l’invalidità dell’intero corso, le assenze da “Covid-19” possono essere sempre recuperate, purché il corsista riprenda la frequenza delle lezioni, entro 6 mesi dalla prima assenza.

Altra condizione posta dalla circolare e che il corsista comprovi l’assenza “causa COVID-19” con il modulo di autodichiarazione, conforme a quello allegato alla circolare, da inviare al soggetto erogatore del corso entro e non oltre il primo giorno di assenza.  

Al riguardo, la circolare specifica che nei corsi di formazione periodica di 35 ore, sono considerate utilmente frequentate (dal corsista prima del Covid-19 – ndr.), le lezioni dei moduli già interamente conclusi (ad es. dei primi tre moduli su 5, per un totale di 21 ore), mentre sarà cura del soggetto erogatore del corso organizzare per il corsista assente “causa Covid-19” la frequenza relativa alle lezioni dei moduli mancanti per il completamento del corso (nell’esempio, le altre 14 ore relative ai 2 moduli mancanti).

Prima di tale frequenza, il soggetto erogatore del corso dovrà inviare alla UMC e alla DGT territorialmente competenti la notizia dell’inserimento del corsista nel nuovo corso, specificando gli estremi identificativi dell’originario corso cui era iscritto e di quello che ne è sostituzione e prosieguo, nonché la causale “causa Covid-19”.

Per gli altri corsisti, non coinvolti in assenze da Covid-19, il corso originale potrà comunque essere portato a termine.

Cordiali saluti.

Circolare Motorizzazione n.31137 13-10-2022

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