LAV22409 – Lavoro. CIGS, sanzioni per il lavoratore che non aderisce alle iniziative formative e di riqualificazione previste dal d.lgs 148/2015

3 Novembre 2022 TUTTE LE CIRCOLARI

LAV22409 – Oggetto: Lavoro. CIGS, sanzioni per il lavoratore che non aderisce alle iniziative formative e di riqualificazione previste dal d.lgs 148/2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro del 2 agosto 2022, che definisce criteri e modalità per l’applicazione delle sanzioni nei confronti del lavoratore beneficiario di trattamenti di integrazione salariale, che non aderisca alle iniziative di formazione e di riqualificazione previste dall’articolo 25-ter del decreto legislativo n.148 del 2015, introdotto dalla legge di bilancio 2022.

A tale proposito si ricorda che, come comunicato con la nota FAI Conftrasporto LAV22368 del 5 ottobre u.s, con un Decreto Ministeriale entrato in vigore il 29 settembre u.s., sono state definite le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo. Pertanto, il nuovo decreto del 2 agosto u.s, completa pertanto il quadro previsivo del sopra citato art.25-ter in tema di condizionalità e formazione.

Il provvedimento in esame prevede che, in assenza di giustificato motivo fornito dal lavoratore, la mancata partecipazione alle suddette iniziative di formazione o riqualificazione comporta quanto segue:

  • la mancata partecipazione, nella misura compresa tra il 25 % ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, determina l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo n.148 del 2015, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale;
  • la mancata partecipazione, nella misura compresa tra il 50 % e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, comma 3, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale;
  • la mancata partecipazione, in misura superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

Il decreto specifica che il giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative di formazione e di riqualificazione ricorre unicamente nei seguenti casi:

  1. documentato stato di malattia o di infortunio;
  2. servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
  3. stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  4. citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
  5. gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
  6. casi di limitazione legale della mobilità personale;
  7. ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.

Con riferimento ai trattamenti di CIGS, il servizio ispettivo territorialmente competente, qualora, dopo aver accertato il concreto svolgimento della formazione secondo il programma aziendale presentato, rilevi dai registri dell’ente erogatore della formazione assenze ingiustificate, provvederà alla contestazione della sanzione corrispondente limitatamente ai lavoratori inadempienti, dandone comunicazione alla sede territoriale competente dell’INPS, ai fini dell’applicazione della sanzione prevista.

Relativamente ai trattamenti straordinari assicurati dai Fondi di solidarietà, il servizio ispettivo territorialmente competente accerterà anche il concreto svolgimento della  formazione secondo il programma  contenuto  nell’accordo  sindacale,  nell’esame congiunto o nell’ambito degli atti di cui  alle  procedure  sindacali prodromiche all’accesso all’assegno di integrazione salariale. Anche in questi casi, qualora dai registri dell’ente erogatore della formazione risultino assenze ingiustificate, l’organo ispettivo provvederà alla contestazione della sanzione corrispondente, limitatamente ai lavoratori inadempienti, dandone comunicazione alla sede territoriale competente dell’INPS, ai fini dell’applicazione della sanzione prevista.

Le modalità per procedere alla decurtazione delle mensilità di integrazione salariale ai lavoratori destinatari del trattamento  di integrazione salariale a carico dei fondi di solidarietà  bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del decreto  legislativo  n.  148 del 2015 sono individuate dai soggetti preposti alla gestione dei  citati fondi.

Per gli ulteriori opportuni approfondimenti si rinvia alla lettura del decreto.

Cordiali saluti.

Accise (44) ADR (36) Agenzia delle Entrate (100) albo autotrasporto (32) Albo gestori ambientali (41) Austria (106) Brennero (72) Conftrasporto (42) contributi (41) controlli (35) CORONAVIRUS (92) costo del gasolio (29) covid-19 (237) CQC (71) credito di imposta (90) cronotachigrafo (46) Decreto (39) decreto investimenti (45) Divieti (128) Fisco (60) FIT for 55 (30) formazione (46) francia (44) gasolio (65) germania (37) GNL (29) green pass (51) INAIL (91) INPS (152) investimenti (82) ISA (29) ispettorato del lavoro (41) Lavoro (81) MIT (42) monte bianco (33) Paolo Uggè (121) patente (78) patenti (49) pedaggio (65) proroga (115) revisioni (67) Rifiuti (61) trasporti internazionali (40) trasporto rifiuti (42) UNATRAS (50)

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