NOR23110 – Oggetto: Recepimento della direttiva U.E sul whistleblowing
Sulla Gazzetta Ufficiale n.63 del 15 marzo u.s è stato pubblicato il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, che attua in Italia la direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e di coloro che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Scopo del provvedimento – si legge all’art. 1 – è quello di disciplinare “la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”.
Per quanto riguarda i soggetti del settore privato coinvolti nel provvedimento, si tratta di quelli che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato nonché coloro che, pur non avendo impiegato la media di cinquanta lavoratori, rientrano nei settori di interesse di cui alle parti I.B e II dell’allegato (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti) ovvero adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Le segnalazioni rientranti nella nuova disciplina di tutela sono quelle relative alle violazioni di cui l’autore sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo, pubblico o privato, individuate dall’articolo 2, comma 1, lettera a). Oltre a quelli specificamente individuati, possono essere oggetto di segnalazione tutti gli illeciti di natura amministrativa, contabile, civile o penale, qualora ledano l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
La protezione del decreto si applica non solo al lavoratore che effettua la segnalazione, ma anche agli altri soggetti indicati all’art.3, comma 5 del decreto, ovvero: facilitatori; persone legate da uno stabile legame affettivo o di parentela con il denunciante entro il quarto grado; colleghi di lavoro che, con il denunciante, abbiano un rapporto abituale e corrente.
Le tutele garantita al denunciante (e agli altri soggetti prima indicati) sono indicate all’art. 17 del provvedimento, e consistono nel divieto di ogni forma di ritorsione quali, in via esemplificativa, licenziamento, demansionamento, trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, nonché una serie di altre gravi condotte afflittive come la sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici e ad azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari anche in termini di perdita reddituale o di opportunità.
Quanto ai canali di segnalazione a disposizione del lavoratore, sono di tipo interno all’azienda o esterno:
- Le segnalazioni interne sono disciplinate all’art. 4 del decreto, il quale prevede che i datori di lavoro privati attivino (sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali) propri canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, o in alternativa ad un soggetto esterno anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.
Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
I datori di lavoro che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 249, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. - Le segnalazioni esterne, invece, fanno capo all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), anche per il settore privato, la quale è chiamata ad attivare un canale dedicato che garantisca la riservatezza del denunciante. A norma dell’art. 6, la segnalazione esterna può essere attivata dal lavoratore privato in mancanza di un canale di segnalazione interno, oppure quando la segnalazione è già stata fatta per vie interne ma è rimasta inascoltata, oppure se la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura del decreto legislativo in commento.
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