NOR23259 – Oggetto: Adeguamento in tema di Whistleblowing ex Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24
Com’è noto (vedi nota FAI Conftrasporto NOR23110 del 17 marzo 2023), sulla Gazzetta Ufficiale n.63 del 15 marzo u.s è stato pubblicato il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, che attua in Italia la direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e di coloro che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Scopo del provvedimento – stabilisce l’art. 1 – è quello di disciplinare “la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”.
In vista dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia a partire:
- dal 15 luglio 2023, per le imprese che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a 249;
- dal 17 dicembre v per le imprese che hanno impiegato nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a 50 e fino a 249.
la Confcommercio ha messo a disposizione un’informativa che si riporta integralmente di seguito:
“Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito “Decreto”), attuativo della Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione dei cd. “whistleblowers”, ossia azionisti, apicali, dipendenti, fornitori, consulenti, tirocinanti, lavoratori autonomi, che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e nazionale che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui sono venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.
Per quanto riguarda le società e gli enti del settore privato, al fine di assicurare una corretta gestione delle segnalazioni in conformità alle previsioni del Decreto, queste dovranno:
—attivare i canali di segnalazione interna, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
—individuare una persona o un ufficio interno autonomo dedicato alla gestione dei canali, garantendo la formazione specifica del personale preposto; in alternativa, la gestione può essere affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato;
—adottare una specifica procedura che disciplini le varie fasi e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
—intraprendere iniziative di comunicazione della procedura e sensibilizzazione tramite iniziative di formazione a tutto il personale sulle finalità del sistema di whistleblowing e sulle modalità di utilizzo.
L’obbligo di predisporre i suddetti canali di segnalazione è a carico degli enti del settore privato che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
– hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
– si occupano di alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
– adottano modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
Le disposizioni del Decreto producono effetti a decorrere dal 15 luglio 2023; le date entro le quali scatteranno i suddetti adempimenti variano però in base al numero dei lavoratori impiegati.
Per i soggetti privati che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a duecentoquarantanove, l’obbligo di istituire un canale di segnalazione interno e relative procedure decorre invece dal 15 luglio 2023.
Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione e definire le relative procedure, decorre dal 17 dicembre 2023. Fino a tale data, i suddetti soggetti privati che hanno adottato il modello 231 o intendono adottarlo, continuano a gestire i canali di segnalazione secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001.
Le violazioni che i whistleblowers posso segnalare riguardano:
– gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
– le condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
– gli illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
– gli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
– gli atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
– gli atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Il Decreto prevede diversi canali di segnalazione. Oltre all’obbligo per le società di istituire un canale di segnalazione interno, come sopra evidenziato, il Decreto istituisce un canale di segnalazione esterno, la cui gestione è demandata all’ ANAC , che potrà essere utilizzato solo se al momento della segnalazione ricorre una delle seguenti ipotesi:
– non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
– la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
– la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
– la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
In determinate circostanze, la segnalazione può essere effettuata, ai sensi dell’art.15 del Decreto, tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Le segnalazioni possono essere trasmesse in forma scritta, anche con modalità informatiche oppure in forma orale (attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale oppure, su richiesta del segnalante, mediante un incontro fissato).
Il Decreto, inoltre, prevede le condizioni per la protezione della persona segnalante. Uno dei requisiti è dato dalla circostanza che la persona segnalante, al momento della segnalazione o della denuncia all’Autorità giudiziaria, abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e riguardino violazioni del diritto dell’Unione Europea e nazionale. Il segnalante dovrà essere comunque oggetto di tutela in termini di riservatezza e tutela dell’identità e non potrà subire alcuna ritorsione a causa della segnalazione
Il provvedimento infine prevede delle sanzioni amministrative di carattere pecuniario irrogate dall’ANAC nella seguente misura:
- da euro 10.000,00 a 50.000,00, quando l’autorità accerta che sono state commesse ritorsioni o laddove verifica che la segnalazione è stata ostacolata;
- da euro 10.000,00 a 50.000,00 laddove, invece, verifica che non sono stati attivati i canali di segnalazione previsti dalla normativa, ovvero che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle medesime;
- da euro 500,00 a 2.500,00 nel caso in cui il segnalante sia stato condannato per i reati di diffamazione o di calunnia.”
Cordiali saluti
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