INP23290 – Inps. Aumento esonero contributivo a carico del lavoratore. Chiarimenti

31 Agosto 2023 TUTTE LE CIRCOLARI

INP23290 – Oggetto: Inps. Aumento esonero contributivo a carico del lavoratore. Chiarimenti

Con il messaggio n.2924 del 10 agosto u.s, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti sull’aumento di 4 punti percentuali dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore per il periodo di paga 1 luglio – 31 dicembre 2023, stabilito dall’art. 39, comma 1 del cd decreto Lavoro (decreto legge  4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85).

In particolare, per effetto di questo aumento, per il periodo di cui sopra l’esonero si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico nella misura:

  • di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
  • di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

Rispetto all’applicazione dell’esonero alla tredicesima mensilità (o al singolo rateo in caso di erogazione mensile), l’Inps ricorda che l’art. 39 del decreto Lavoro prevede espressamente l’inapplicabilità di questi aumenti.

Di conseguenza, rispetto alle tredicesime pagate in unica soluzione, l’esonero si applica in questa misura:

  • 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;
  • 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.

Rispetto alle tredicesime erogate su base mensile, la riduzione si applica sul singolo rateo della tredicesima in questa misura:

  • 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (ossia 2.692 euro/12);
  • 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (ossia 1.923 euro/12).

L’esonero è inoltre cumulabile con altri previsti dalle normative vigenti relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l’incentivo NEET. Risulta inoltre cumulabile con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022; in questo caso, l’Inps chiarisce che ricorrendo i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta e, sulla quota di contribuzione IVS residua a carico della lavoratrice, al ricorrere delle descritte condizioni, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 6 o 7 punti percentuali.

Cordiali saluti

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