FIS23326 – Oggetto: Recupero delle accise sul gasolio del terzo trimestre 2023. Nota dell’Agenzia delle Dogane.
L’Agenzia delle Dogane (Direzione Accise – Energie e Alcoli) con nota del 28 settembre u.s, ha ufficializzato il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione acquistato nel terzo trimestre di quest’anno (1 luglio – 30 settembre 2023) e consumato dalle imprese di autotrasporto merci (conto terzi e conto proprio) su veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, di categoria ecologica euro 5 o superiore.
L’importo ammesso al recupero è sempre pari a 214,18 per mille litri di gasolio commerciale (21,418 centesimi di € al litro).
La domanda potrà essere presentata dal 1 ottobre e fino al 31 ottobre p.v all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, ovvero:
- per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
- per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
- per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata alla nota dell’Agenzia (all.1).
Le modalità di presentazione sono rimaste immutate, per cui l’impresa può decidere di avvalersi del:
- Servizio telematico doganale E.D.I, previa abilitazione all’uso di questo servizio da richiedere sempre all’Agenzia delle Dogane. In tal caso, l’impresa dovrà avvalersi del software corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente nella specifica sezione del sito dell’Agenzia o, in alternativa, utilizzare il tracciato record presente sempre nella stessa sezione per predisporre autonomamente i file da inviare;
- oppure del formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto del modello di domanda deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato. Le dichiarazioni presentate prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile da questa Agenzia dovranno essere regolarizzate
Circa la compensazione del credito d’imposta nel modello F24, il codice tributo da utilizzare è sempre il “6740” e può effettuarsi anche quando l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000.
Gli acquisti di gasolio devono essere comprovati tramite fattura e, a questo proposito, le Dogane richiamano la nota prot. 64837/RU del 7 giugno 2018 che, per i rifornimenti su strada, ai fini della fruizione del rimborso ha confermato l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura della targa del mezzo rifornito (vedi in merito la nota FAI- Conftrasporto FIS 18147 del 15 Giugno 2018).
La nota dell’Agenzia richiama inoltre le prescrizioni sulla compilazione del quadro A1 del modello contenute nella direttiva 74668/RU del 12 marzo 2020 (illustrate nella nota FAI – Conftrasporto FIS20096 del 13 Marzo 2020) e le seguenti, ulteriori, precisazioni:
- nella colonna “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1 luglio” e “30 settembre” del 2023. In mancanza di indicazioni espresse, queste date vengono riportate in automatico;
- la colonna “MEZZO SPECIALE”, è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Di conseguenza, non vanno indicati i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
- nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE), l’esercente dovrà inserire i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.
Infine, l’Agenzia ricorda che il credito d’imposta sulle accise relativo ai rifornimenti di gasolio del secondo trimestre del 2023, potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2024, con possibilità di richiedere il rimborso in denaro dell’eventuale eccedenza non utilizzata in compensazione entro il 30 giugno 2025
Cordiali saluti
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