EUR24040 – Oggetto: Blocchi stradali dovuti alle proteste degli agricoltori. Indicazioni dell’IRU per la corretta gestione dei tempi di guida e di riposo dei conducenti.
A seguito delle proteste in corso in alcuni Stati europei (Italia inclusa) da parte degli agricoltori, attuate anche mediante l’istituzione di blocchi stradali, l’IRU ha fornito alcuni suggerimenti ai conducenti che -loro malgrado – si trovassero coinvolti, per la corretta gestione dei tempi di guida e di riposo.
In particolare, l’organizzazione ritiene applicabile – a certe condizioni – la nota di orientamento n. 1 della Commissione U.E sull’interpretazione dell’art. 12 del Regolamento (CE) 561/2006 che prevede la possibilità di deroga, in casi eccezionali, ai periodi di riposo minimi e ai tempi massimi di guida allo scopo di raggiungere un punto di sosta appropriato.
Ricordiamo che il comma 1 dell’articolo in questione stabilisce quanto segue: “A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 (n.d.r. in materia di tempi di guida e riposo, giornalieri e settimanali) nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.”
L’IRU evidenzia che l’articolo 12 non autorizza il conducente a derogare al regolamento per motivi conosciuti prima dell’inizio del viaggio. Infatti, esso è pensato per consentire ai conducenti di far fronte ai casi in cui diviene improvvisamente impossibile rispettare il Regolamento nel corso del viaggio, ovvero in situazioni di difficoltà anomale, indipendenti dalla volontà del conducente e apparentemente inevitabili e non prevedibili. anche se viene prestata tutta la dovuta attenzione. La deroga ha anche la funzione di garantire la sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico e l’esigenza che si tenga in ogni caso conto della sicurezza stradale.
La situazione affrontata dal conducente deve quindi essere inaspettata tenuto conto che, nella normalità dei casi, l’impresa di trasporto deve organizzare il lavoro del conducente in modo tale da consentirgli di rispettare le normali norme del menzionato Regolamento. Di conseguenza, in presenza di manifestazioni di agricoltori con un forte impatto sul traffico, la deroga può essere applicata solo a condizione che il luogo e l’ora delle manifestazioni non siano conosciuti in anticipo; diversamente il conducente non potrà invocare l’applicazione dell’art. 12, spettando invece all’impresa di trasporto il compito di riorganizzare il viaggio dell’autista, per consentirgli di rispettare le normali norme del Regolamento tenendo conto degli eventi previsti, sempre che ciò sia ancora possibile.
Ovviamente, in caso di utilizzo della deroga, sarà compito del conducente quello di indicare manualmente il motivo di tale deroga sul foglio di registrazione del veicolo apparecchio di controllo, o su una stampa dell’apparecchio di controllo o sul registro di servizio, al più tardi all’arrivo a destinazione o nel luogo di sosta adeguato. Inoltre, sempre in questo caso, il conducente dovrà recuperare il periodo di estensione alla guida con un periodo di riposo equivalente effettuato interamente, assieme ad altri eventuali periodi di riposo, entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione (vedi comma 5, art. 12 del Regolamento 561/2006).
Cordiali saluti
Scarica il PDF : Nota orientamento Comm. EU su art.12 Reg.561
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