FIS24134 – Oggetto: Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari – nota dell’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate illustra alcune novità fiscali contenute nel decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» (cd. decreto Adempimenti), di attuazione della Legge Delega di Riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).
In particolare, le misure di razionalizzazione e semplificazione esaminate nella circolare riguardano le dichiarazioni fiscali e sono suddivise nei paragrafi indicati:
- semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA;
- semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA;
- semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta;
- revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.
Nel rimandare gli interessati alla lettura della nota dell’Agenzia, di seguito si illustrano alcuni dei temi affrontati.
SEMPLIFICAZIONI A FAVORE ANCHE DEI TITOLARI DI PARTITA IVA
- Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA
A partire dal 2024, le dichiarazioni relative al 2023 verranno gradualmente semplificate per i titolari di partita IVA, sia per l’IVA che per le imposte sul reddito, anche se inizialmente in via sperimentale. Questo comporterà l’eliminazione progressiva delle informazioni non rilevanti per il calcolo delle imposte e acquisibili dall’Agenzia delle entrate da altre fonti. Inoltre, sarà eliminato gradualmente l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni che possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione “orizzontale”, a condizione che le relative informazioni siano desumibili da altre fonti.
- Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d’imposta per i quali permane l’obbligo di indicazione in dichiarazione
Sul tema crediti d’imposta, la circolare ricorda che il decreto semplificazioni stabilisce un importante principio: per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 la mancata esposizione nei modelli dichiarativi delle informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che tali crediti d’imposta siano spettanti.
Ciò, ricorda l’Agenzia, a condizione che tali crediti risultino spettanti e non costituiscano, in ogni caso, aiuti di Stato o de minimis.
- Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche, compresi i titolari di partita IVA
Tra le novità normative, il decreto semplificazioni prevede che l’Agenzia delle entrate, a partire dal 2024, renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
Si tratta, di una misura sperimentale che permette a nuovi fruitori (quali i titolari di reddito di lavoro autonomo e d’impresa, nonché gli intermediari da loro delegati), di avvalersi delle informazioni utili per predisporre la dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e deducibili e le certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta (cosiddette “CU”).
SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
- Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai compensi corrisposti a soggetti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio
Tra le semplificazioni per i sostituti d’imposta, la circolare si sofferma sull’eliminazione della Certificazione Unica relativa ai compensi corrisposti a soggetti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio.
Infatti, l’estensione, a partire dal 2024, dell’obbligo di fattura elettronica anche da parte dei soggetti in regime forfetario o di vantaggio (con l’eccezione di quelli tenuti all’invio al sistema tessera sanitaria), rende disponibile l’utilizzo dei dati reddituali da esse desumibili ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Ciò consente di esonerare i sostituti d’imposta dall’obbligo di presentazione della certificazione unica in relazione ai compensi erogati a tali soggetti in regime agevolato, in qualità di committenti, a partire da quelli corrisposti dalla stessa annualità 2024.
- Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta
In via sperimentale e facoltativa, per i sostituti d’imposta obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi costituenti redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, il decreto prevede la possibilità di comunicare, con modalità da individuare con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
- l’importo delle ritenute e delle trattenute operate;
- gli eventuali importi a credito;
- altri elementi informativi, da individuare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Secondo i chiarimenti della circolare la comunicazione all’Amministrazione finanziaria di dette informazioni è equiparata a tutti gli effetti all’esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta
facendo così venir meno l’obbligo, in capo agli stessi sostituti d’imposta, di inserire successivamente i medesimi dati all’interno della citata dichiarazione annuale (c.d. “modello 770”).
Tale nuova modalità di comunicazione può trovare applicazione a decorrere dai versamenti delle ritenute e trattenute relative alle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2025.
REVISIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
Si riporta di seguito uno stralcio della tabella elaborata dall’Agenzia delle Entrate, con l’applicazione delle nuove scadenze fiscali del decreto Adempimenti prevista a partire dal prossimo 2 maggio.
PERIODI D’IMPOSTA | DICHIARAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (MODELLO REDDITI) E DELL’IRAP | DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA(MODELLO 770) | |
· Persone Fisiche· Società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR | · Soggetti IRES | ||
Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 | – In via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024– Se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste Italiane s.p.a, dal 1 maggio al 1 luglio 2024 | In via telematica:– Entro il 15 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;– Entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare | – Entro il 31 ottobre 2024 |
Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 | – In via telematica, dal 15 aprile al 30 settembre 2025– Se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane s.p.a, dal 15 aprile al 30 giugno 2025 | In via telematica:– Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 15 aprile al 30 settembre 2025– Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta | – Dal 15 aprile al 31 ottobre 2025 |
Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e successivi | – In via telematica, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo– Se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a, dal 1° aprile al 30 giugno successivo | – per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo– per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta | – dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo |
Cordiali saluti
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