GPR24169 – Garante privacy. Chiarimenti su videosorveglianza e rilevazione delle presenze.

28 Maggio 2024 TUTTE LE CIRCOLARI

GPR24169 – Oggetto: Garante privacy. Chiarimenti su videosorveglianza e rilevazione delle presenze.

Con provvedimento dell’11 aprile 2024 (reso noto con la newsletter n. 523 del 21 maggio u.s), il Garante per la privacy ha ribadito che l’installazione degli “occhi elettronici” nei luoghi di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa privacy, condannando di conseguenza il datore di lavoro (nella fattispecie, si trattava di un Comune) ad una sanzione di 3 mila euro per trattamento illecito di dati personali.

L’Autorità è intervenuta a seguito della segnalazione di una dipendente che lamentava l’installazione di una telecamera in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori. Attraverso l’utilizzo delle immagini registrate, l’amministrazione aveva contestato alla dipendente alcune violazioni dei propri doveri d’ufficio, tra cui il mancato rispetto dell’orario di servizio.

Alla richiesta di spiegazioni da parte dell’Autorità, il Comune ha risposto che la telecamera era stata installata per motivi di sicurezza, a seguito di alcune aggressioni verificatesi nei locali in sua disponibilità. 

Nel corso dell’istruttoria, il Garante ha rilevato che il Comune non aveva, tuttavia, assicurato il rispetto delle procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza e aveva, inoltre, utilizzato le immagini di videosorveglianza per adottare un provvedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice.

L’Autorità ha quindi sanzionato l’Amministrazione ingiungendo, inoltre, alla stessa di fornire a tutti gli interessati (lavoratori e visitatori presso la sede comunale) un’idonea informativa sui dati personali trattati mediante l’utilizzo della telecamera in questione. Il Comune non aveva infatti reso tutti gli elementi informativi previsti dal Regolamento europeo, né potevano essere considerati idonei altri documenti redatti dal titolare per diversi fini.

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