FIS24254 – Riforma fiscale. Decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110. Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione

30 Agosto 2024 TUTTE LE CIRCOLARI

FIS24254 – Oggetto: Riforma fiscale. Decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110. Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024 è stato pubblicato il D.Lgs. 29 luglio, n. 110 recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”, in vigore dallo scorso 8 agosto.

Il decreto apporta diverse modifiche alla disciplina della riscossione, al fine di assicurare al sistema maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, in un appropriato bilanciamento con i diritti dei contribuenti.

Tra gli articoli del provvedimento, si ritiene utile soffermarsi sui seguenti:

  • Disposizioni in materia di dilazione (art. 13)

La norma, modificando l’art. 19 del D.P.R 633/1972, interviene su regole e tempistiche per i pagamenti rateali.

Nello specifico, viene previsto che in presenza di debiti con il fisco di importo inferiore a 120.000 euro, l’Agenzia delle entrate-riscossione, su semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, possa concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino a un massimo di:

  • 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Sempre per debiti di importo inferiore a 120.000 euro, se il contribuente fornisce la documentazione per dimostrare la situazione di obiettiva difficoltà, la rateizzazione potrà essere concessa:

  • da 85 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 a 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Per gli importi superiori a 120.000 euro, in presenza di documentazione idonea dimostrare le difficoltà dell’imprenditore, viene ora previsto che l’agente della riscossione possa concedere una dilazione di pagamento, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

Nel nuovo testo dell’articolo 19, del D.P.R. n. 602 del 1973, vengono inoltre indicati i parametri necessari per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prevedendo che tale valutazione debba tenere conto:

  • per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e dell’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
  • per gli altri soggetti, dell’indice di liquidità e del rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Un successivo decreto del MEF stabilirà le modalità di applicazione e la documentazione di predetti parametri.

Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali (art. 15)

L’articolo 15 inserisce nel dpr 602/1973 il nuovo articolo 25-bis, rubricato “Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria”.

In base alla nuova norma, in presenza di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.

In tal caso, l’agente della riscossione informa immediatamente i coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione presentata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.

Con l’articolo in esame vengono, anche, introdotte alcune modifiche ai successivi articoli 45 e 50 del medesimo d.P.R. n. 602. Nello specifico, viene ora previsto che, prima di avviare la riscossione coattiva nei confronti di un determinato soggetto (sia esso il debitore iscritto a ruolo ovvero un coobbligato solidale, paritetico o dipendente), deve essere notificata preventivamente la cartella di pagamento al medesimo soggetto.

Pertanto, a garanzia del diritto di difesa, non sarà più sufficiente far precedere l’esecuzione forzata a carico del coobbligato dalla notifica del solo avviso di intimazione, sulla base della cartella di pagamento notificata al debitore iscritto a ruolo.

Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo (art. 16)

L’articolo 16 semplifica le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

In particolare, il comma 1, intervenendo sulla disciplina dettata dall’articolo 28-ter del d.P.R. 602/1973, prevede che il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta, trovi applicazione solo per i rimborsi di importo superiore a 500 euro. In presenza di rimborsi di questo importo, l’Agenzia delle Entrate verifica se l’interessato fosse inadempiente ai versamenti dovuti a seguito della notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette apposita segnalazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Se l’interessato rifiuta la proposta di compensazione notificatagli da quest’ultima Agenzia, le somme da rimborsare restano a disposizione della medesima fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva.

Cordiali saluti

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2 Commenti

  1. sono interessato alle variazioni successive e commenti

    Rispondi
  2. Egr. Sig. Milano, buonasera,

    La ringraziamo per averci contattato. Le circolari tecniche sono riservate alle imprese associate. Se fosse interessato ad avere maggiori informazioni può contattarci in Segreteria (0532/796 317) saremo lieti di aiutarla.

    Cordiali saluti

    Rispondi

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