Circ. 25/080 – Oggetto: Assicurazione dei rischi catastrofali. Regolamento sulle modalità attuative e operative
Come già comunicato in sede di commento al decreto-legge “milleproroghe” (decreto legge 202 del 27 dicembre 2024, convertito con legge 21 febbraio 2025, n. 15 – vedi nota FAI Conftrasporto n.25/073 del 25.2 u.s), l’art. 13 del medesimo decreto ha confermato la proroga al 31 marzo p.v, del termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia – e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia – sono tenute a stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni (obbligo previsto art.1, commi 101 e ss della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
Ora, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio u.s), sono state dettate le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Tra le indicazioni più importanti contenute nel provvedimento, segnaliamo le seguenti:
- L’assicurato viene definito (art.1, lett. a), come “l’impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del codice civile”. Fanno eccezione le imprese agricole, per le quali si rimanda alla specifica disciplina contenuta nella legge 234/2021 (art.1, commi 515 e ss.).
- I beni da assicurare (art.1, lett.b), sono le “immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1,2 e 3 del codice civile” Si tratta, dunque, di terreni, fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Quest’ultima categoria viene così definita al num. 4: “macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A”.
- I rischi oggetto della copertura, sono quelli dovuti ad eventi calamitosi e catastrofali, come individuati all’art. 3 del decreto: alluvione, inondazione ed esondazione; sisma; frana.
- I rischi che, al contrario, non vengono coperti da questa polizza sono quelli indicati all’art. 1, comma 3 del decreto: danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati da beni assicurati a seguito di eventi; danni come conseguenza diretta o indiretta di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti; danni relativi ad energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
- Premio e aggiornamento periodico (art.4). Il premio viene determinato in misura proporzionale al rischio, tenendo conto dell’ubicazione sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili e delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio adottando, se possibile, modelli predittivi che tengano conto dell’evoluzione nel tempo degli scenari di rischio e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Si prevede una riduzione del premio legata all’adozione di misure di mitigazione atte ad attenuare i rischi, anche per il tramite delle organizzazioni collettiva a cui aderisce l’impresa. E’ previsto anche un aggiornamento periodico dei premi.
- Entità del danno indennizzabile a carico dell’assicurato (art.6).
Per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.
Per la fascia superiore a 30 mln di euro di somma assicurata o per le grandi imprese, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato, è lasciata alla libera negoziazione delle parti.
- Massimali o limiti di indennizzo (art.7).
Le polizze possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo, nel rispetto dei seguenti principi:
- Per la fascia fino ad un milione di euro di somma assicurata, il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata;
- Per la fascia da un milione a 30 milioni di euro, si prevede un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata;
- Per la fascia sopra i 30 milioni di euro e le grandi imprese, la determinazione di massimali o di limiti di indennizzo è lasciata alla trattativa tra le parti.
- Disposizioni transitorie e di rinvio (art.11)
L’adeguamento dei testi di polizza, alle previsioni di legge, dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in esame (entro il 29 Marzo). Per le polizze già in essere, l’adeguamento avverrà a partire dal primo rinnovo o quietanzamento delle stesse.
Cordiali saluti
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