Oggetto: Valori di riferimento dei costi indicativi per l’autotrasporto. Pubblicazione del MIT sulla base della nuova impostazione metodologica.
Come già comunicato in altra parte del sito Confederale, il MIT ha pubblicato i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un’impresa di autotrasporto merci conto terzi, sulla base della nuova impostazione metodologica frutto di un percorso avviatosi negli ultimi 4 anni, e contraddistinto dalle seguenti tappe:
- l’Ordinanza della Corte di Giustizia del 21.6.2016, dove tale Organismo precisava che l’art. 101 TFUE, in combinato disposto con l’art.4 par. 3, “deve essere interpretato nel senso che il medesimo non osta ad una normativa nazionale in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore ai costi minimi di esercizio determinati da una amministrazione nazionale”;
- il parere reso dall’Antitrust in data 8 Febbraio 2017, in cui questo soggetto, nel prendere atto dell’Ordinanza di cui sopra, esortava l’amministrazione ad effettuare “una rilevazione dei costi di esercizio in modo da definire un sistema di forcelle il più ampio possibile, evitando di individuare valori dettagliati per ogni singola voce di costo medio bensì provvedendo ad aggregare le singole voci di costo omogenee, procedendo, altresì, per i motivi ivi esposti, ad eliminare ogni riferimento al “costo dell’organizzazione”;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 7 febbraio 2018 dove, esprimendosi sull’art. 83 bis della legge 133/2008, la Corte affermava che detta norma non si pone in contrasto
con i principi costituzionali avuto riguardo al principio che un interesse di ordine generale (la sicurezza della circolazione stradale) può legittimare una limitazione alla libertà negoziale delle parti, principio di rango costituzionale anch’esso;
- infine, lo studio affidato a soggetto terzo da parte del Comitato Centrale per l’Albo che, nel rispetto di quanto evidenziato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e attraverso l’analisi di tutti gli input produttivi, ha individuato i costi che le imprese di autotrasporto sostengono per lo svolgimento dei servizi di trasporto, determinandone il valore chilometrico sotto forma di forcelle.
Il risultato di questo percorso è l’elaborazione che il MIT ha diffuso nella giornata di Venerdì 27 Novembre, con l’emanazione del decreto direttoriale n.206, completo di legenda e di tabelle con i valori dei costi sia in termini assoluti, sia “normalizzati” nel costo Km unitario in base ad una percorrenza media annuale di 100.000 Km.
Dando uno sguardo alla legenda, risulta che le tabelle:
- distinguono tra quattro classi di veicoli di riferimento:
- A – fino a 3,5 ton;
- B – oltre 3,5 ton e fino a 12 ton;
- C – oltre 12 ton e fino a 26 ton;
- D – oltre 26 ton
- Per ciascuna delle predette classi, indicano le voci di costo prevedendo per ciascuna di esse delle forcelle (con valori minimi e massimi). Le voci di costo, a loro volta, sono state raggruppate in tre sezioni:
- 1. Veicolo – rimorchi e semirimorchi inclusi – (acquisto; manutenzione; revisioni; pneumatici; bollo; assicurazioni; ammortamento);
- 2. Altri costi (stipendio, trasferte, straordinari, energia);
- 3. Pedaggiamento.
- Determinano il costo chilometrico unitario come somma delle sezioni 1 e 2 (veicolo e altri costi), da determinare sull’ipotesi di una percorrenza media d 100.000 Km/anno, precisando altresì che nell’ambito dell’autonomia negoziale delle parti, si potrà tener conto delle differenti percorrenze di Km/anno.
In ultimo, il decreto evidenza la natura “non cogente” dei valori dei costi di esercizio come sopra individuati, fermo restando comunque che, senza ombra di dubbio, essi rappresentano un riferimento certo da utilizzare nelle trattative con la committenza.
Inoltre, per quanto riguarda i veicoli leggeri (massa fino a 3,5 ton), utilizzati per lo più nel trasporto di ultimo miglio in ambito urbano e con percorrenze inferiori ai 100 Km. la nota di trasmissione dello studio al Ministro dei Trasporti, curata dal Presidente del Comitato Centrale per l’Albo, precisa che “la remunerazione del servizio potrebbe essere effettuata tenendo conto del fattore tempo impiegato senza utilizzare il parametro costi”
Cordiali saluti.
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