SIA21384 – Trasporto rifiuti. Linee guida sulla classificazione dei rifiuti SNPA.

4 Settembre 2021 TUTTE LE CIRCOLARI

SIA21384 – Oggetto: Trasporto rifiuti. Linee guida sulla classificazione dei rifiuti SNPA.

In attuazione dell’art. 184 del testo unico ambientale (D. Lgv. 152/2006) il Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente), con decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021, ha approvato le linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera SNPA (sistema nazionale per la protezione dell’ambiente) n. 105 del 18 maggio 2021, che si riporta in allegato I.

Le linee guida SNPA riguardano la corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi.

Il testo costituisce un aggiornamento delle Linee guida SNPA 2020, già approvate con Delibera n. 24/2020. In particolare è aggiunto – al Capitolo 3 – il sotto-paragrafo “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati” per omogeneizzarne la classificazione con quanto disposto a livello europeo, come indicato nell’allegato II.

L’obiettivo delle linee guida è fornire criteri tecnici omogenei per l’espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti, individuando i principali riferimenti normativi e le linee guida tecniche di settore, utili ai fini dell’individuazione del codice e per la valutazione della pericolosità. Il documento è un utile strumento perché fornisce la versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti, riportando esempi di classificazione di specifiche tipologie di rifiuti ed individuando criteri metodologici di valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti (definizioni e limiti normativi, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e individuazione di possibili approcci metodologici con schemi decisionali).

E’ appena il caso di ricordare che la classificazione del rifiuto e la conseguente attribuzione del codice EER (già codice CER) è compito del produttore dei rifiuti.  Quest’ultimo deve fornire al trasportatore tali indicazioni, riportandole poi nel formulario d’identificazione dei rifiuti durante il trasporto (cd. FIR).

Solo in base a tale classificazione, il vettore può verificare se è iscritto all’Albo gestori ambientali nella categoria giusta per il relativo trasporto (ad es. la 1^, se trattasi di rifiuti urbani) e se nel suo provvedimento autorizzativo sono ricompresi i codici dei rifiuti da movimentare.

In caso contrario – ovviamente – non potrà svolgere regolarmente il trasporto in questione ed incorrerà nella sanzione penale di cui all’articolo 256 del testo unico ambientale (attività digestione dei rifiuti non autorizzata).

Cordiali saluti.

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