DVI21547 – Oggetto: Divieti di circolazione 2022. Pubblicazione sul sito MIMS
Informiamo che il MIMS ha diffuso il testo del d.m 506 del 14 dicembre 2021, sui divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2022 particolarmente critici per la circolazione stradale
Il nuovo calendario conferma le modifiche legate all’emergenza Covid-19 introdotte lo scorso anno, tra le quali:
- L’esenzione totale (art.8, comma 1, lett.h), relativa al trasporto di prodotti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 (dispositivi di protezione individuale come mascherine, dispositivi medici, camici, guanti, ecc; soluzioni per il lavaggio delle mani; prodotti per l’igiene di superfici, ambienti interni e abbigliamento);
- La previsione, all’art. 13, di una procedura semplificata per disporre la sospensione temporanea dei divieti, quando il perdurare dell’emergenza Covid-19 determini ripercussioni anche sull’autotrasporto merci, in termini di approvvigionamento di prodotti e materie prime per l’industria e l’agricoltura, e di ulteriori beni di prima necessità. La procedura prevede l’emanazione, da parte del MIT, di uno o più decreti di sospensione sul proprio sito internet istituzionale.
E’ stata inoltre accolta la richiesta formulata dalla scrivente, di inserire il terminal intermodale di Brescia Scalo tra quelli che danno diritto di beneficiare dell’anticipo di 4 ore della fine del divieto, per il trasporto di merci o unità di carico dirette all’estero (art. 6.1 del decreto).
Il decreto conferma le consuete agevolazioni per i veicoli da/verso l’estero (art.3), per cui:
- Per i veicoli provenienti dall’estero, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. In presenza di un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero termini dopo l’inizio del divieto, il posticipo di 4 ore scatta dal termine del periodo di riposo;
- Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto di cui all’articolo 2 è anticipato di ore due.
Confermate anche (agli artt. 4 e 5) le agevolazioni per i trasporti da/verso le Isole maggiori (Sardegna e Sicilia)
Peraltro, i posticipi di cui agli artt.3 ,4 e 5 si applicano a condizione che l’arrivo dall’estero o al porto, si verifichi nel giorno del divieto (art.1.4)
Sull’anticipo di 4 ore della fine del divieto prevista per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale e ai terminals intermodali per trasportare merci o unità di carico dirette all’estero (art. 6.1), la misura si applica ai veicoli diretti:
- agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla legge 4 agosto 1990, n. 240 (Bari – Bologna – Catania – Cervignano (UD) – Jesi (AN) – Livorno – Marcianise (CE) – Nola (NA) – Novara – Orte (VT) – Padova – Parma – Pescara – Prato – Rivalta Scrivia (AL) – Torino – Vado Ligure (SV) – Venezia – Verona);
- ai terminal intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (VA), Brescia Scalo (BS), Domodossola (VB) – Marzaglia (MO) – Melzo (MI) – Milano smistamento – Mortara (PV) – Portogruaro (VE) – Rovigo – Rubiera (RE) – Trento – Trieste -Voltri (GE))
Per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada – mare (art.6.2), l’esenzione dal divieto interessa tutti quelli diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime previste per il cd marebonus (dm 31.1.2007 e ss modifiche e integrazioni).
Esentati dal divieto anche i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci (art.6.3)
Per i mezzi impegnati in trasporti combinati strada – mare e strada – rotaia (art. 6.6), l’esenzione opera in presenza delle condizioni stabilite dal d.m del 15.2.2001, tra cui la percorrenza chilometrica massima su strada di 150 Km, in linea d’aria, dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco).
Inoltre, il divieto di cui all’articolo 2 non si applica altresì ai veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine E destinazione all’interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco (art.6.7)
I trattori isolati di massa superiore alle 7,5 ton che hanno sganciato il semirimorchio per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, sono esentati dal divieto al solo fine di fare rientro in sede; l’autista deve essere munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna (art. 6.5).
Per le esenzioni collegate alla categoria di veicoli stabilite dall’art. 7 del d.m, il comma 3 conferma che si applicano anche ai complessi veicolari appartenenti alle categorie ivi indicate (es autocisterne adibite al trasporto di latte fresco; autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco; veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali di allevamento o di materie prime per la loro produzione; autocisterne per il trasporto di combustibili liquidi o gassosi per la distribuzione e il consumo; ecc..), anche se circolano scarichi.
Inoltre, a questa categoria di esenzione appartengono anche quelle relative (art.7.4):
- ai veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
- ai veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato dove ha sede l’impresa;
- ai veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.
L’art.8 riporta le tipologie di merci non assoggettate a divieto (i cui veicoli sono esentati anche se circolano scarichi), tra cui rientrano i prodotti alimentari deperibili da trasportare in regime ATP; i prodotti agricoli che pur non richiedendo il regime ATP, sono soggetti a rapido deperimento come frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, uova da cova; sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali.
Per quanto riguarda le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga (artt. 9 -11), nel ricordare che l’art. 9 del decreto individua le ipotesi in cui possono essere rilasciate (tra cui figurano: i prodotti dell’industria a ciclo continuo – quando i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali prodotti; il trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli previsti all’art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, per tener conto di situazioni particolari debitamente documentate e limitate nel tempo; in presenza di esigenze e altri casi non espressamente previsti nell’art. 9, e connotati da comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche), è sempre opportuno che le imprese evidenzino sull’istanza di rilascio – rivolta di norma alla Prefettura della Provincia di partenza – le informazioni richieste dall’art. 10. A tale proposito, ricordiamo il chiarimento del Ministero degli Interni sulla validità delle deroghe prefettizie anche per i viaggi a vuoto necessari al raggiungimento del luogo di carico della merce, purché l’interessato ne faccia espressamente richiesta nella sua domanda specificando, altresì, le motivazioni alla base di questa necessità (vedi nota FAI Conftrasporto DVI19298 del 10 Dicembre 2019).
Sulle singole giornate di divieto (art.2 e allegato A del d.m), nel rinviare alla lettura del provvedimento ministeriale per conoscere le date, evidenziamo:
- la conferma dei divieti nelle domeniche di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre, dalle 9 alle 22, e nelle domeniche di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, dalle ore 7 alle 22.
- Nel periodo di Pasqua (da Venerdì 15 Aprile a Martedì 19 Aprile), un divieto cosi strutturato:
- Venerdì 15 Aprile, dalle 14 alle 22;
- Sabato 16 Aprile, dalle 9 alle 16;
- Domenica 17 Aprile, dalle 9 alle 22;
- Lunedì 18 Aprile, dalle 9 alle 22;
- Martedì 19 Aprile, dalle 9 alle 14.
- Nel periodo estivo, la presenza di divieti per quattro Venerdì consecutivi – dalle ore 16/22, a partire dal 22 Luglio fino al 12 Agosto.
Per quanto riguarda i divieti aggiuntivi previsti per i trasporti di merci pericolose in regime A.D.R (art. 12), essi interesseranno quelli delle classi 1 e 7 nelle seguenti giornate: dalle ore 8 alle ore 24 di ogni Sabato e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 21 maggio al 4 settembre 2022. Questo divieto si applica in ragione della merce trasportata, per cui prescinde dalla massa complessiva del veicolo (interessando, quindi, anche i trasporti eseguiti con mezzi di massa inferiore alle 7,5 ton). Peraltro, in deroga a questi divieti aggiuntivi, il trasporto delle merci pericolose di classe 1 e 7 è consentito con veicoli di massa non superiore alle 7,5 ton, nelle seguenti fattispecie:
- trasporto nei casi di esenzione parziale o totale individuati nelle sottosezioni 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.6, 1.7.1.4, allegato A dell’ADR;
- trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al cap. 3.3, allegato A ADR;
- trasporto di merci imballate in quantità limitate, ai sensi del cap. 3.4, allegato A dell’ADR;
- trasporto di merci imballate in quantità esenti, ai sensi del cap. 3.5, allegato A dell’ADR.
Il trasporto delle merci sopra elencate eseguito con veicoli di massa superiore alle 7,5 ton, è sottoposto ai soli divieti di circolazione generali e non a quelli aggiuntivi
Si fa riserva di comunicare la pubblicazione del dm sulla Gazzetta Ufficiale.
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