NOR22061 – Pacchetto mobilità. Tachigrafo digitale e simbolo del Paese in cui fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro dal 2 Febbraio

5 Febbraio 2022 TUTTE LE CIRCOLARI

NOR22061 – Oggetto: Pacchetto mobilità. Tachigrafo digitale e simbolo del Paese in cui fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro dal 2 Febbraio.

Facciamo seguito alle precedenti informative sul pacchetto mobilità, per informare che la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha emesso in data odierna (4 Febbraio 2022) una circolare illustrativa delle disposizioni che sono in vigore dal 2 Febbraio u.s (disponibile in allegato).

Come noto (vedi nota FAI Conftrasporto EUR22040 del 19 Gennaio u.s), da tale data si applicano le seguenti norme:

  1. La modifica dell’art. 34, par. 7 del Regolamento (UE) n. 165/2014, sull’obbligo, per i conducenti muniti di tachigrafo digitale, di indicare il simbolo del Paese in cui fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro, nonché nel porto o stazione ferroviaria di arrivo quando l’attraversamento della frontiera avviene a bordo di una nave traghetto o un convoglio ferroviario.
  2. Le disposizioni della direttiva (UE) 2020/1057 sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e di cooperazione amministrativa tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

Sul primo punto, il Ministero ha evidenziato i seguenti aspetti:

  • L’inserimento deve essere effettuato dal conducente a veicolo fermo, all’inizio della sua prima sosta all’interno dello Stato membro dove ha fatto ingresso, nel punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Se l’attraversamento avviene a bordo di nave traghetto o di convoglio ferroviario, l’inserimento avviene nel porto o nella stazione di arrivo.
  • Quando il veicolo sarà dotato di tachigrafo intelligente di seconda generazione (obbligatorio sui veicoli che verranno immatricolati dall’agosto del 2023), le informazioni sull’attraversamento saranno automaticamente registrate da quest’ultimo, in conformità all’art. 8 del Reg. 165/2014.
  • La sosta (i.e lo stazionamento del veicolo) in cui effettuare l’inserimento, deve essere effettuata subito dopo la frontiera, in qualsiasi luogo idoneo alla fermata in sicurezza del veicolo o, in alternativa, nel punto di sosta più vicino alla stessa frontiera (ma sempre sul territorio dello Stato di ingresso). Il punto di sosta, che potrà o meno coincidere con il luogo dove il conducente fruirà della pausa o del riposo o giornaliero settimanale, potrà essere un’area di servizio, un’area di parcheggio o qualsiasi altra area, diversa da quella per la sosta di emergenza dei mezzi, in cui il veicolo può sostare in sicurezza.
  • In Italia, il mancato inserimento del simbolo del Paese di ingresso viene sanzionato con l’art. 19 della legge 727/1978 (trattandosi di norma residuale per le violazioni del Regolamento 165/2014 prive di sanzione specifica), applicandosi quindi la sanzione da € 52,00 a € 102,00. Identica sanzione scatta nel caso di registrazione tardiva, avvenuta fuori dal porto di sbarco, dalla stazione ferroviaria di arrivo o in punti di sosta lontani dalla frontiera. In quest’ultimo caso, tuttavia, per accertare la tardività dell’inserimento va verificato che il conducente, pur in presenza di punti di sosta vicini alla frontiera che potevano essere utilizzati allo scopo, abbia deciso di non fermarsi e di eseguire la registrazione in un secondo momento.

Sul secondo punto (direttiva UE 2020/1057), il Ministero, tenuto conto che l’Italia non ha ancora recepito le disposizioni di questo provvedimento, ritiene applicabile una sorta di doppio binario. In pratica, fino a quando il nostro Paese non avrà completato l’iter di recepimento della direttiva in questione, chi effettua operazioni di distacco nel nostro Paese potrà decidere:

  • di continuare ad avvalersi delle disposizioni del d.lgs 136/2016, proseguendo dunque ad utilizzare la comunicazione obbligatoria in uso fino ad oggi;
  • di utilizzare la nuova interfaccia pubblica connessa ad IMI, con la conseguenza che il conducente che esibisca copia della comunicazione di distacco effettuata come sopra, deve essere considerato in regola e non è sanzionabile ai sensi dell’art. 12, comma 1 bis del d.lgs 136/2016 (per l’ipotesi di circolazione senza la comunicazione preventiva di distacco).

Per il resto, il Ministero da atto che la nuova direttiva circoscrive l’ambito di operatività della normativa sul distacco, alle sole operazioni di trasporto internazionale di merci e persone diverse da quelle bilaterali. Per un approfondimento delle nuove disposizioni sul distacco, si rinvia alla lettura delle precedenti circolari FAI Conftrasporto che hanno approfondito l’argomento (vedi in particolare la nota EUR22046 del 25 Gennaio u.s, ed EUR22043 del 21 Gennaio 2022), le linee guida e le FAQ della Commissione europea.

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