OR22303 – Oggetto: Autotrasporto. Credito di imposta del 28% sul gasolio. Decreto Direttoriale 29 luglio 2022, n. 324.
E’ stato pubblicato in data odierna, sul sito ministeriale, il Decreto Direttoriale 29 luglio 2022, n.324 che disciplina le modalità di erogazione del credito d’imposta del 28% sugli acquisti di gasolio del primo trimestre 2022.
Al riguardo va detto che il decreto non è ancora operativo in quanto va registrato alla Corte dei Conti. Una volta operativo verrà aperta una specifica piattaforma sul sito dell’ADM (Agenza Dogane e Monopoli) per la presentazione delle istanze da parte delle imprese interessate.
La data di apertura della piattaforma (e quindi il momento iniziale per poter presentare le domande) verrà comunicata da parte della Direzione Generale Autotrasporto sul sito del MIMS. Da quel momento la piattaforma sarà fruibile per soli 30 giorni (vedi art. 4, DD).
Premesso quanto sopra, si ritiene utile fornire una prima sommaria esposizione del provvedimento, del consentire alle imprese interessate di iniziare a predisporre la documentazione necessaria secondo i nodelli indicati dal Decreto, rimandando ad una successiva nota gli ulteriori approfondimenti.
Destinatari della misura complessiva di 496.845.000 euro (100mila in meno rispetto alla legge 91/2022, quale corrispettivo per la Consap – società che gestirà la procedura) sono le imprese di autotrasporto italiane impegnate in attività di logistica e trasporto di merci per conto di terzi, iscritte all’Albo e al REN, che utilizzano veicoli di massa pari o superiore a 7,5 ton. di categoria ecologica Euro 5 o superiore.
L’importo del credito è pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio utilizzato sui menzionati veicoli al netto dell’IVA e comprovato mediante fatture elettroniche d’acquisto presenti sullo SDI.
Istanza – La presentazione dell’istanza avverrà tramite una specifica piattaforma dell’ADM a partire dalla data comunicata sul sito del MIMS dalla Direzione Generale Autotrasporto. Detta piattaforma sarà accessibile solo per un periodo di 30 giorni dalla predetta data. Entro tale periodo, in caso di esito negativo dell’istanza, è consentita la ripresentazione di una nuova data, ma in tal caso la seconda istanza avrà un ordine cronologico successivo (art. 4).
Procedure (art. 5) – Le imprese accederanno alla nuova piattaforma solo tramite SPID, CNS o CIE (con la possibilità per le società di trasporto di autodichiarare la loro natura societaria). Nell’istanza, unica per ogni singola impresa, gli interessati riporteranno due file 8secondo i modelli allegati al Decreto) con i seguenti dati:
1. File fatture, nel quale riporteranno con una riga per ogni fattura:
a) L’identificativo SDI della fattura,
b) Il tipo di fattura (sul quale stiamo chiedendo chiarimenti)
c) L’importo della fattura (lordo complessivo)
d) L’importo a rimborso (cioè la quota parte dell’importo utilizzato per i veicoli euro 5 e 6 o totale importo fattura).
2. File targhe, indicando con una riga per ogni targa indicata in fattura:
a)Identificativo SDI fattura
b)Targa;
c)Contratto di noleggio (Si/No)
d)Codice Paese automezzo.
Il credito d’imposta verrà assegnato ad ogni impresa nei limiti delle risorse disponibili e, al momento nei limiti di 400mila euro indicati dalla normativa Temporary Framework dell’Unione europea (secondo l’autorizzazione concessa all’Italia il 14 luglio 2022) e verrà riportato nel RNA (Registro nazionale egli Aiuti di Stato).
La piattaforma sarà articolata in due aree: la prima per vedere l’inserimento della domanda e la seconda per verificare la consultazione dello stato dell’istanza.
Fruizione del credito – Acquisiti i dati delle istanze dalla piattaforma dell’ADM, la Consap invierà al MIMS l’elenco delle imprese aventi diritto al credito, con gli importi riconosciuti e questi emetterà un Decreto di Concessione, che la stessa Consap comunicherà al RNA.
Una volta restituito l’elenco definitivo degli aventi diritto al credito, e decorsi dieci giorni, le imprese potranno utilizzare il credito d’imposta che troveranno nel loro cassetto fiscale (non potranno ovviamente utilizzare importi maggiori, pena lo scarto dell’operazione di versamento).
Al riguardo va evidenziato – come indicato nelle premesse al Decreto – fino e non oltre il 31 dicembre 2022 per un debito fiscale maturato entro la stessa data del 31 dicembre 2022.
Si riporta il testo del decreto direttoriale in esame con gli allegati file fatture e targhe.
Cordiali saluti.
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