DIV22468 – Oggetto: divieti di circolazione 2023. Pubblicazione del calendario sul sito MIT
Informiamo che il MIT ha diffuso il testo del d.m 13.12.2022., sui divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2023 particolarmente critici per la circolazione stradale
Il testo rispecchia nella sostanza quello delle precedenti annualità, con l’inserimento di alcune innovazioni che il MIT ha descritto in questi termini:
- art.5: per definirne il rapporto con le ipotesi di trasporto intermodale strada-mare disciplinate dall’art. 6, è stata inserita una clausola di salvaguardia “Fuori dai casi indicati all’art. 6” valevole per tutte le casistiche indicate. Inoltre, si è precisato con una diversa formulazione dei periodi, che le agevolazioni non riguardano i veicoli diretti in Sicilia, provenienti dalla Calabria, e quelli provenienti da quest’ultima e diretti in Sicilia che utilizzano i traghetti sullo Stretto di Messina;
- art.7, comma 2: per precisare l’esenzione per le operazioni attinenti alla raccolta dei rifiuti urbani, l’ipotesi è stata scissa in due diverse lettere, aggiungendo ulteriori precisazioni;
- art.8:
- introduzione degli alveari soggetti a nomadismo tra le tipologie di merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto, tramite le seguenti modifiche (in attuazione degli impegni di governo di cui all’Atto Camera 9/3278-AR/32):
- comma 1, lettera f): introduzione del prodotto “miele non invasettato”;
- comma 2: inserimento della lettera “e) api per nomadismo”;
- introduzione di una franchigia del 10% in massa sul totale del carico per i prodotti complementari alla somministrazione alimentare trasportati contemporaneamente ai prodotti alimentari deperibili in regime ATP, nelle tipologie di merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto, tramite l’inserimento nel comma 1 dell’art. 8 della seguente ulteriore lettera:
“h) prodotti complementari alla somministrazione alimentare, trasportati contemporaneamente a quelli di cui alla lettera e), strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 10% in massa del totale del carico;”;
- eliminazione dei vari riferimenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
E’ stata inoltre accolta la richiesta formulata dalla scrivente, di inserire il terminal intermodale di Pordenone tra quelli che danno diritto di beneficiare dell’anticipo di 4 ore della fine del divieto, per il trasporto di merci o unità di carico dirette all’estero (art. 6.1 del decreto).
Il decreto conferma le consuete agevolazioni per i veicoli da/verso l’estero (art.3), per cui:
- Per i veicoli provenienti dall’estero, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. In presenza di un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero termini dopo l’inizio del divieto, il posticipo di 4 ore scatta dal termine del periodo di riposo;
- Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto di cui all’articolo 2 è anticipato di ore due.
Confermate anche (agli artt. 4 e 5) le agevolazioni per i trasporti da/verso le Isole maggiori (Sardegna e Sicilia).
I posticipi di cui agli artt.3 ,4 e 5 si applicano a condizione che l’arrivo dall’estero o al porto, si verifichi nel giorno del divieto (art.1.4)
Sull’anticipo di 4 ore della fine del divieto prevista per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale e ai terminals intermodali per trasportare merci o unità di carico dirette all’estero (art. 6.1), la misura si applica ai veicoli diretti:
- agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla legge 4 agosto 1990, n. 240 (Bari – Bologna – Catania – Cervignano (UD) – Jesi (AN) – Livorno – Marcianise (CE) – Nola (NA) – Novara – Orte (VT) – Padova – Parma – Pescara – Prato – Rivalta Scrivia (AL) – Torino – Vado Ligure (SV) – Venezia – Verona);
- ai terminal intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (VA), Brescia Scalo (BS), Domodossola (VB) – Marzaglia (MO) – Melzo (MI) – Milano smistamento – Mortara (PV) – Pordenone, Portogruaro (VE) – Rovigo – Rubiera (RE) – Trento – Trieste -Voltri (GE))
Per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada – mare (art.6.2), l’esenzione dal divieto interessa tutti quelli diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime previste per il cd marebonus (dm 31.1.2007 e ss modifiche e integrazioni).
Esentati dal divieto anche i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci (art.6.3)
Per i mezzi impegnati in trasporti combinati strada – mare e strada – rotaia (art. 6.6), l’esenzione opera in presenza delle condizioni stabilite dal d.m del 15.2.2001, tra cui la percorrenza chilometrica massima su strada della parte iniziale o terminale del tragitto che il decreto in commento fissa in 150 Km, in linea d’aria, dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.
Inoltre, il divieto di cui all’articolo 2 non si applica altresì ai veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine E destinazione all’interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco (art.6.7)
I trattori stradali isolati di massa superiore alle 7,5 ton che hanno sganciato il semirimorchio per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, sono esentati dal divieto solamente per fare rientro in sede; l’autista deve essere munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna (art. 6.5).
Per le esenzioni collegate alla categoria di veicoli stabilite dall’art. 7 del d.m, il comma 3 conferma che si applicano anche ai complessi veicolari appartenenti alle categorie ivi indicate (es autocisterne adibite al trasporto di latte fresco; autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco; veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali di allevamento o di materie prime per la loro produzione; autocisterne per il trasporto di combustibili liquidi o gassosi per la distribuzione e il consumo; ecc..), anche se circolano scarichi.
Inoltre, a questa categoria di esenzione appartengono anche quelle relative (art.7.4):
- ai veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
- ai veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato dove ha sede l’impresa;
- ai veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.
L’art.8 riporta le tipologie di merci non assoggettate a divieto (i cui veicoli sono esentati anche se circolano scarichi), tra cui rientrano i prodotti alimentari deperibili da trasportare in regime ATP; i prodotti agricoli che pur non richiedendo il regime ATP, sono soggetti a rapido deperimento come frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, uova da cova; sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Come già scritto, all’interno di questa norma, la nuova lettera h del comma 1 prevede ora la possibilità di trasportare, insieme ai prodotti alimentari deperibili in regime ATP, anche prodotti complementari alla somministrazione alimentare, strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 10% in massa del totale del carico.
Per quanto riguarda le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga (artt. 9 -11), nel ricordare che l’art. 9 del decreto individua le ipotesi in cui possono essere rilasciate (tra cui figurano: i prodotti dell’industria a ciclo continuo – quando i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali prodotti; il trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli previsti all’art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, per tener conto di situazioni particolari debitamente documentate e limitate nel tempo; in presenza di esigenze e altri casi non espressamente previsti nell’art. 9, e connotati da comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche), è sempre opportuno che le imprese evidenzino sull’istanza di rilascio – rivolta di norma alla Prefettura della Provincia di partenza con un anticipo di almeno 10 gg- le informazioni richieste dall’art. 10. A tale proposito, ricordiamo il chiarimento del Ministero degli Interni sulla validità delle deroghe prefettizie anche per i viaggi a vuoto necessari al raggiungimento del luogo di carico della merce, purché l’interessato ne faccia espressamente richiesta nella sua domanda specificando, altresì, le motivazioni alla base di questa necessità (vedi nota FAI Conftrasporto DVI19298 del 10 Dicembre 2019).
Sulle singole giornate di divieto (art.2 e allegato A del d.m), nel rinviare alla lettura del provvedimento ministeriale per conoscere le date, evidenziamo:
- la conferma dei divieti nelle domeniche di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre, dalle 9 alle 22, e nelle domeniche di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, dalle ore 7 alle 22.
- Nel periodo di Pasqua (da Venerdì 7 Aprile a Martedì 11 Aprile), un divieto cosi strutturato:
- Venerdì 7 Aprile, dalle 14 alle 22;
- Sabato 8 Aprile, dalle 9 alle 16;
- Domenica 9 Aprile, dalle 9 alle 22;
- Lunedì 10 Aprile, dalle 9 alle 22;
- Martedì 11 Aprile, dalle 9 alle 14.
- Nel periodo estivo, la presenza di divieti per quattro Venerdì consecutivi – dalle ore 16/22, a partire dal 21 Luglio fino al 11 Agosto.
Per quanto riguarda i divieti aggiuntivi previsti per i trasporti di merci pericolose in regime A.D.R (art. 12), essi interesseranno quelli delle classi 1 e 7 nella seguenti giornate: dalle ore 8 alle ore 24 di ogni Sabato e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 20 maggio al 3 settembre 2023. Questo divieto si applica in ragione della merce trasportata, per cui prescinde dalla massa complessiva del veicolo (interessando, quindi, anche i trasporti eseguiti con mezzi di massa inferiore alle 7,5 ton). Peraltro, in deroga a questi divieti aggiuntivi, il trasporto delle merci pericolose di classe 1 e 7 è consentito con veicoli di massa non superiore alle 7,5 ton, nelle seguenti fattispecie:
- trasporto nei casi di esenzione parziale o totale individuati nelle sottosezioni 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.6, 1.7.1.4, allegato A dell’ADR;
- trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al cap. 3.3, allegato A ADR;
- trasporto di merci imballate in quantità limitate, ai sensi del cap. 3.4, allegato A dell’ADR;
- trasporto di merci imballate in quantità esenti, ai sensi del cap. 3.5, allegato A dell’ADR.
Il trasporto delle merci sopra elencate eseguito con veicoli di massa superiore alle 7,5 ton, è sottoposto ai soli divieti di circolazione generali e non a quelli aggiuntivi
Si fa riserva di comunicare la pubblicazione del dm sulla Gazzetta Ufficiale.
Cordiali saluti
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