CIR23198 – MIT. Nuovi chiarimenti sull’applicabilità agli autoarticolati della lunghezza massima di 18,75 m.

1 Giugno 2023 TUTTE LE CIRCOLARI

CIR23198 – Oggetto: MIT. Nuovi chiarimenti sull’applicabilità agli autoarticolati della lunghezza massima di 18,75 m.

Proseguono i chiarimenti ministeriali sull’applicabilità della lunghezza massima di 18,75 degli autoarticolati, frutto della modifica dell’art. 61, comma 2 del c.d.s (come introdotto dall’art. 1 del decreto legge 121/2021 – cd decreto infrastrutture e trasporti – convertito dalla legge 156/2021), alla quale tuttavia non ha ancora fatto seguito la modifica dell’art. 216 del Regolamento di esecuzione del c.d.s D.P.R 495/1992), che prevede tutt’ora la lunghezza massima di 16,50 mt a beneficio dei soli autoarticolati “in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m”.

In particolare, il nuovo chiarimento – sollecitato dalle associazioni dei costruttori – arriva dalla Direzione Generale per la Motorizzazione (Div.3) che, con una nota del 25 maggio u.s (prot.16131), che segue il precedente chiarimento MIT del 10 Marzo u.s (sul quale vedi la nota FAI Conftrasporto CIR23132 del 3 aprile u.s), ha affermato quanto segue (n.b – si riporta la parte finale della nota MIT, non ancora disponibile in originale):

“…omissis…Pertanto, in mancanza dell’armonizzazione del quadro normativo di riferimento, questa Amministrazione, nelle more dell’adeguamento dello stesso, ritiene che sia consentita la circolazione di un complesso veicolare (trattore con semirimorchio) avente lunghezza superiore ai 16,50 m e fino a 18.75 m, a condizione che il veicolo semirimorchio sia omologato in conformità alle prescrizioni tecniche vigenti, di cui all’articolo 216 del regolamento sopra citato (quote 12 m e 2,04 m).

 Il mancato rispetto delle quote di omologazione (12 m e 2,04 m) sopra citate determina che il complesso veicolare, trattore con semirimorchio, venga considerato eccezionale per il superamento dei limiti di sagoma e sia, dunque, soggetto, al fine della circolazione alle specifiche previste all’art 10 del C.D.S.”

Cordiali saluti

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