RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) – PATENTE PROFESSIONALE.
Il corso ha la durata di 35 ore complessive.
La frequenza è obbligatoria con un margine di assenze massimo di 10 ore.
Oltre le 3 ore di assenza fino a 10 ore è previsto il recupero obbligatorio entro un mese dalla fine del corso. Le ore vanno recuperate nel numero e nelle materie delle assenze.
Se non è possibile recuperare le ore in un corso successivo già calendarizzato, le lezioni di recupero avranno un costo minimo fisso da dividere fra i partecipanti obbligati al recupero.
Lezioni teoriche da min. 2 a max. 7 ore giornaliere.
Dal lun. al ven. 8.00-22.00 e/o sab. dalle 8:00 alle 15:00
Documenti necessari:
- Patente di Guida e Codice Fiscale
- Patente CQC
- Dati fiscali per la fatturazione del corso
- Permesso di soggiorno valido (solo per extracomunitari)
- Fotografie formato tessera.
- Mod. TT2112
Gli autisti che si dimenticano di rinnovare la CQC nei tempi previsti – che sono tra l’altro molto ampi, per consentire nel maggior agio possibile di seguire il corso di aggiornamento a frequenza obbligatoria (si può fare a partire dai 3 anni e 6 mesi prima della data di scadenza – fonte: circolare 7787 del 3/4/2014 al punto 7.1 – e fino a 2 anni dopo) – non hanno purtroppo vita facile.
Coerentemente con l’obbligo della formazione continua, la Motorizzazione infatti non permette agli autisti con il documento scaduto di continuare ad esercitare la professione. Essi si devono “fermare” e seguire il corso, e non solo: una volta ultimato, devono sostenere uno specifico esame. Avevamo già fatto un articolo molto chiaro in proposito diverso tempo fa, che risulta ancora valido e utile per chiarire i dubbi che ancora possono esserci al riguardo. Link all’articolo sul rinnovo della patente-CQC.
Un’altra imposizione, che d’altronde è coerente con il presupposto di base di avere, sulle strade, autisti preparati e aggiornati, consiste nel dover sostenere, in presenza di una CQC cumulativa persone e cose, sia l’esame CQC persone sia l’esame CQC cose.
Tutto questo è espresso nella circolare 21066 del 9 ottobre 2017, che dà per assodati certi presupposti espressi nel DM 20 settembre 2013 e relative circolari di spiegazione e che, di fatto, riepiloga e chiarisce meglio certi concetti già espressi in passato in altre circolari e norme.
Riepilogando, i casi possibili sono i seguenti:
1) autista che deve rinnovare la CQC ed è in tempo utile perché la CQC non è scaduta da oltre due anni:
Se ha solo la CQC persone o solo la CQC cose:
frequenta il corso di aggiornamento o solo CQC persone o solo CQC cose. Al termine del corso gli verrà rilasciata una CQC persone (o CQC cose) valida per i prossimi 5 anni
Se ha la CQC cumulativa persone e cose:
frequenta il corso di aggiornamento o solo CQC persone o solo CQC cose (fonte: circolare 7787 del 3/4/2014 al punto 7.3) . Al termine del corso gli verrà comunque rilasciata una CQC cumulativa persone e cose
2) autista che deve rinnovare la CQC ma non è più in tempo utile perché la CQC è scaduta di validità da oltre due anni:
Se ha solo la CQC persone o solo la CQC cose:
frequenta il corso di aggiornamento o solo CQC persone o solo CQC cose. Al termine del corso sostiene l’esame di ripristino specifico per la CQC persone o per la CQC cose (esame che comprende anche la parte comune) . Se l’esame verrà superato positivamente, gli verrà rilasciata una CQC persone (o CQC cose) valida per i prossimi 5 anni
Se ha la CQC cumulativa persone e cose (e la data di scadenza unica si riferisce all’abilitazione che scade prima):
frequenta il corso di aggiornamento o solo CQC persone o solo CQC cose. Al termine del corso deve sostenere COMUNQUE l’esame di ripristino su entrambe le qualificazioni, sia parte comune che parte specialistica. Se gli esami verranno superati positivamente, gli verrà rilasciata una CQC cumulativa persone e cose valida per i prossimi 5 anni.