RICORDA

La mancata applicazione e rispetto delle disposizioni mette in pericolo tutti ed è un reato.

01 MAGGIO 2022

Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile.

“In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, sono state prorogate fino al 15 giugno prossimo alcune misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale”.

LE NUOVE REGOLE

Fino al 15 giugno prossimo, resta obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 nei seguenti casi:

1 – Per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

      • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
      • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
      • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
      • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
      • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
      • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, che includono gli autoservizi pubblici non di linea taxi, NCC e natanti;
      • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Confermato, altresì, che i vettori, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare il rispetto di tale obbligo da parte degli utenti dei richiamati servizi;

2 – Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di riabilitazione e lungodegenza post acuzie (art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017).

Per i titolari ed i gestori dei servizi e delle attività di cui sopra permane, altresì, l’obbligo di verificare il rispetto delle suddette prescrizioni.

Disposizioni in materia di lavoro

Come detto, l’ordinanza precisa che “è comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cd. mascherine) in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”.

  • Per quanto riguarda i luoghi di lavoro privati, si fa presente che restano in vigore le regole previste nel Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali, aggiornato il 6 aprile 2021.
  • Fino al 30 giugno possibilità di smart working senza l’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore

Disposizioni in materia di spostamenti: arrivi da paesi esteri

Si informa inoltre che, con altra ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022, è stata ulteriormente prorogata fino al 31 maggio prossimo la validità della disciplina per gli arrivi da paesi esteri, introdotta dall’Ordinanza del 22 febbraio u.s, ad esclusione dell’obbligo di compilazione e presentazione del “digital Passenger Locator Form” (PLF), contenente i dati per la localizzazione del passeggero in caso di contagio (che pertanto non è più previsto a partire dal 1° maggio 2022).

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PROROGHE

EXTENSIONS

Si aggiorna l’elenco delle formalità che beneficiano delle proroghe previste dalle norme in vigore alla data di aggiornamento. Le scadenze verranno aggiornate non appena avremo notizie certe delle variazioni.

PRINCIPALI SCADENZE (Aggiornato al 30.12.2021)

PATENTI DI GUIDA:

Per la circolazione nella U.E con le patenti italiane, e per la circolazione in Italia con le patenti rilasciate in altro Stato U.E, le proroghe sono le seguenti:

Scadenza originaria Scadenza prorogata
1 febbraio 2020 – 31 maggio 2020 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (*)
1 giugno 2020 – 31 agosto 2020 1 luglio 2021 (*)
1 settembre 2020 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (**)

(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’art. 3, par.1 del regolamento U.E 2021/267.

(***) per completezza espositiva si rappresenta che:

  • alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti;
  • la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del regolamento 2021/267,

Per la circolazione nella U.E con le patenti italiane, e per la circolazione in Italia con le patenti rilasciate in altro Stato U.E, le proroghe sono le seguenti:

Scadenza originaria Scadenza prorogata
31 gennaio 2020 – 29 settembre 2020 29 luglio 2021 (*)
30 settembre 2020 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (**)

(*) si applicano le disposizioni dell’art. 103, commi 2 e 2 sexies del d.l 18/2020 (Cura Italia). In questi casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto a quelle europee;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’art. 3, par.1 del regolamento U.E 2021/267.

Per la circolazione sul suolo italiano, la validità delle patenti rilasciate in Italia è così prorogata:

Scadenza originaria Scadenza prorogata
31 gennaio 2020 – 31 maggio 2021 31 marzo 2022 (*)
1 giugno 2021 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (**)
1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021 (***) 31 marzo 2022
1 gennaio 2020 – 31 marzo
2022
29 giugno 2022

(*) si applicano le disposizioni dell’art. 103, commi 2 e 2 sexies del d.l 18/2020 (Cura Italia). In questi casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto a quelle europee;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’art. 3, par.1 del regolamento U.E 2021/267;

(***) le patenti in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano nel campo di applicazione solo della normativa nazionale

CQC CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTE:

Per la circolazione nella U.E o nello SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, e per la circolazione in Italia con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in altro Stato U.E, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, le proroghe sono le seguenti:

Scadenza originaria Scadenza prorogata
1 febbraio 2020 – 31 maggio 2020 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (*)
1 giugno 2020 – 31 agosto 2020 1 luglio 2021 (*)
1 settembre 2020 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (**)

(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’art. 3, par.1 del regolamento U.E 2021/267.

(***) per completezza espositiva si rappresenta che:

  • nessuno degli Stati membri, ha beneficiato della giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 di non adottare le proroghe su esposte;
  • secondo regolamento 2021/267, alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dai regolamenti in parola, potrebbero decidere di non adottate le proroghe su esposte o potrebbero aver avuto autorizzazione ad adottarle con modalità differenti. Del che è dato conto nelle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Per la circolazione sul suolo italiano, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:

Scadenza originaria Scadenza prorogata
31 gennaio 2020 – 31 maggio 2021 31 marzo 2022 (*)
1 giugno 2021 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (**)
1 luglio 2021 – 31dicembre 2021 (***) 31 marzo 2022
31 gennaio 2020 – 31 marzo
2022
29 giugno 2022

(*) si applicano le disposizioni dell’art. 103, commi 2 e 2 sexies del d.l 18/2020 (Cura Italia). In questi casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto a quelle europee;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’art. 3, par.1 del regolamento U.E 2021/267;

(***) le CQC in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano nel campo di applicazione solo della normativa nazionale.

CFP CONDUCENTI ADR:

  • per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 giugno 2022;
  • – se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 30 settembre 2021 conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M333, esclusivamente nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1° ottobre 2021;

REVISIONI:

Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021:

  • I termini relativi ai controlli tecnici che in base alle disposizioni dell’art.5, par.1 e all’art.10, par.1, della direttiva 2014/45 e all’allegato II, punto 8 di tale direttiva, avrebbero dovuto o dovrebbero svolgersi tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considerano prorogati per un periodo di dieci mesi. Identica proroga è prevista per i certificati di revisione (art.8 e all.2.8 della citata direttiva), con data di scadenza compresa sempre tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

Scadenti dal 01.03.2020 al 31.08.2020 prorogate alla fine del settimo mese successivo alla data di scadenza effettiva (norma EU art. 5 del Reg. 2020/698)

Per le revisioni in scadenza dal Settembre 2020, limitatamente all’Italia si applicano le proroghe del decreto semplificazioni, per cui:

  • quelle con scadenza dal 1° Settembre al 30 Settembre, sono state prorogate a Dicembre 2020;
  • quelle in scadenza dal 1° Ottobre al 31 Dicembre, sono state prorogate al 28 Febbraio 2021.

I veicoli immatricolati in Italia con revisione scaduta il 28 febbraio 2020, rimangono sottoposti, per la sola circolazione sul territorio nazionale, alla più favorevole disciplina prevista dall’art. 92, che consente la circolazione fino al 31 ottobre 2020

TRASPORTI ECCEZIONALI:

È stata emanata il Decreto-Legge del 22 luglio 2021, n. 105 che ha stabilito il termine del 31 dicembre 2021 come nuova data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 con la conseguente proroga al 31 marzo 2022 di tutte le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 (data di inizio dello stato di emergenza) e il 31 dicembre 2021 (nuova data di cessazione dello stato di emergenza).

Pertanto, eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere richiesti, sempre nel rispetto di quanto indicato dall’art. 15 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento del NCdS), nei trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza del 31.03.2022.

Targhe di Prova

Si ritiene prorogata la validità delle autorizzazioni alla circolazione in prova in scadenza tra il 31.1.2020 e il 31.03.2022, fino al 29.06.2022 (90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica COVID 19)

PROVE CISTERNE

Si ritiene prorogata delle prove periodiche sulle cisterne in scadenza tra il 31.1.2020 e il 31.12.2021, fino al 31.3.2022 (90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica COVID 19). Si ricorda che a decorrere dal 25 maggio 2020, gli Uffici della motorizzazione garantiscono lo svolgimento di tutte le attività, anche quelle da rendere in presenza.

ADR - BARRATO ROSA

Si ritiene prorogata la validità del certificato di approvazione ADR “barrato rosa” in scadenza tra il 31.1.2020 e il 31.03.2022, fino al 29.06.2022 (90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica COVID 19). Si ricorda che a decorrere dal 25 maggio 2020, gli Uffici della motorizzazione garantiscono lo svolgimento di tutte le attività, anche quelle da rendere in presenza.

ATTESTATI ATP

Si ritiene prorogata la validità delle visite periodiche ATP in scadenza tra il il 31.1.2020 e il 31.3.2022, conservino la validità per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente, il 29.6.2022). Si ricorda che a decorrere dal 25 maggio 2020, gli Uffici della motorizzazione garantiscono lo svolgimento di tutte le attività, anche quelle da rendere in presenza.

Vi informiamo che la Direzione Generale Autotrasporto persone e cose del MIMS ha trasmesso una comunicazione del Ministero competente austriaco, concernente l’applicazione sul territorio austriaco dal 1 novembre 2021 di specifiche misure di prevenzione utili a contrastare la diffusione della pandemia da COVID-19. Come è indicato nel messaggio, non è prevista alcuna esenzione per i conducenti dei veicoli commerciali.

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Per i conducenti professionisti impiegati in un trasporto internazionale con la Francia, l’unica misura anti Covid richiesta è il possesso del certificato europeo previsto dalla Commissione U.E per i lavoratori del settore trasporti internazionali (clicca qui…).

Per l’accesso in alcuni luoghi pubblici, dallo scorso 8 Agosto la Francia ha previsto il Passe Sanitaire (Health Pass), il quale consiste in un codice QR che mostra una vaccinazione completa (vaccini autorizzati dall’Agenzia Europea dei Medicinali), remissione di Covid negli ultimi 6 mesi (pass valido 6 mesi dopo un test PCR positivo), o un test Covid negativo (pass valido per 72 ore). French Covid App (TousAntiCovid) è disponibile in francese e inglese e può essere utilizzata per ottenere/mostrare l’Health Pass. Per i residenti negli Stati membri dell’UE, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Svizzera e Regno Unito (solo Inghilterra e Galles), sono accettati come Health Pass anche i seguenti documenti: certificato digitale Covid UE (cd. Green Pass) o certificato NHS Covid (Inghilterra e solo Galles).

Per gli autisti che fossero sprovvisti del predetto Pass (o del Green Pass), sono stati previsti dei ristoranti dedicati dove è possibile consumare un pasto. Per la lista completa, clicca qui.

La Slovenia ha deciso di prorogare fino al 5 Settembre p.v le restrizioni all’accesso sul proprio territorio, previste inizialmente fino al 15 Agosto u.s . In sintesi, chi fa ingresso in Slovenia è soggetto alla misura della quarantena per 10 giorni, a meno che non dimostri  tramite Green Pass di essere vaccinato contro il Covid-19 mediante il Green Pass, oppure il possesso di un test negativo fatto da non piu’ di 48 (per i test HAG) o 72 ore (test PCR), in alternativa un certificato medico che attesti la guarigione dal COVID da non più di sei mesi.

Sono previste delle eccezioni a quanto sopra, tra cui quella per i trasportatori internazionali a condizione che lascino il territorio della Slovenia entro 12 ore dall’attraversamento del confine. Il conducente – per beneficiare della deroga – deve presentare un “Certificato per i lavoratori nel settore dei trasporti internazionali” dell’Allegato 3 della Comunicazione della Commissione sull’attuazione delle corsie verdi (“green lanes”) previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali (GU C n. 96 del 24 marzo 2020, pag. 1) o un altro documento idoneo da cui sia possibile dedurre che sia stato inviato dal datore di lavoro.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui:

Link notizia completa

A partire dalla mezzanotte di martedì 27 luglio 2021, anche i Paesi Bassi e la Spagna saranno nuovamente considerate “aree ad alta incidenza” di rischio per la diffusione del contagio da Covid-19.

Pertanto, per le permanenze superiori alle 72 ore in Germania da parte di coloro che hanno soggiornato in uno dei predetti Paesi negli ultimi 10 gg, è richiesta:

la prova di un test Covid-19 negativo (test rapidi validi fino a 48 h, test molecolari validi fino a 72 h);
ovvero prova della vaccinazione COVID-19 secondo le specifiche dettate dal Paul Ehrich Institute (https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19), completata almeno 14 giorni prima dell’ingresso;
ovvero prova di avvenuta guarigione basata su un test molecolare e rilasciata almeno 28 giorni e al massimo 6 mesi prima dell’ingresso;
Tutte le prove di cui sopra sono accettabili in tedesco, inglese, francese, italiano o spagnolo, in forma scritta o digitale;

Nessuna di queste prove è richiesta in caso di soggiorni inferiori a 72 h, né occorre la preventiva registrazione sul portale https://www.einreiseanmeldung.de.

Link alla notizia completa

L’UNTR informa che la Romania ha approvato delle misure anti Covid applicabili anche agli autisti di mezzi pesanti provenienti da Paesi classificati nelle aree gialle (Paesi in cui il tasso di incidenza cumulativo di nuovi casi COVID-19 negli ultimi 14 giorni è compreso tra 1,5 e 3 ogni 1000 abitanti) e rosse (Paesi in cui il tasso di incidenza cumulativo di nuovi casi di COVID-19 negli ultimi 14 giorni è maggiore o uguale a 3 ogni 1000 abitanti).

Sono esclusi solamente coloro che giungano in Romania da aree cd verdi tra cui, ad oggi, rientra anche l’Italia (per una panoramica delle aree di rischio, clicca qui).

Le persone che arrivano in Romania dalle zone gialle, compresi i conducenti di veicoli commerciali e di trasporto passeggeri, sono soggette a una quarantena di 14 giorni.

La quarantena deve avvenire presso il domicilio della persona, in un luogo dichiarato o, a seconda dei casi, in un luogo dedicato designato dalle autorità.

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Il Ministero delle Finanze Polacco ha reso noto che, a partire dal Giugno prossimo, prenderà il via il nuovo sistema di riscossione elettronica dei pedaggi autostradali (e-TOLL) relativo ai veicoli di massa superiore alle 3,5 ton, sulle tratte selezionate di autostrade, superstrade e strade nazionali gestite dalla Direzione Generale Strade Nazionali e Autostrade del predetto Paese.

E-TOLL è una soluzione basata sulla tecnologia di posizionamento satellitare, e sostituirà l’attuale sistema viaTOLL.

L’utilizzo del nuovo sistema richiede la preventiva registrazione, che può essere fatta via internet all’indirizzo www.etoll.gov.pl, oppure tramite i punti di assistenza clienti o operatori specializzati che offrono servizi di e-TOLL.

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Il Ministero dell’Interno del Regno Unito ha ricordato che, dal 1 Ottobre p.v, la carta di identità non sarà più ritenuto un documento valido per l’ingresso in G.B, da parte dei cittadini U.E (ad eccezione degli irlandesi), SEE e Svizzera. Di conseguenza, diventerà essenziale munirsi del passaporto, anche per i conducenti professionisti. La patente di guida rilasciate nella U.E, invece, continuerà ad essere valida per guidare in Gran Bretagna. Ulteriori info sono disponibili qui: https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen

A partire dal 6 Aprile p.v, la Gran Bretagna renderà obbligatorio lo svolgimento del test anti Covid per i soggiorni superiori alle 48h, da sostenere: il primo, entro i primi due giorni dall’arrivo; i successivi, ogni 3 giorni.

In particolare, come spiegato nella sezione dedicata del sito internet del Governo Britannico, è necessario sostenere il secondo test 3 giorni dopo il primo test e il terzo test 3 giorni dopo il secondo test; pertanto, se il primo test viene fatto il primo giorno dopo l’arrivo, il secondo test sarà il giorno 4 e il terzo test il giorno 7.

La data e l’ora di arrivo dell’autista saranno raccolte e registrate nel modulo di localizzazione passeggeri,  che questi deve compilare nelle 48 h che precedono l’ingresso in GB.

I test gratuiti per gli autotrasportatori sono disponibili presso i siti di consulenza degli autotrasportatori in tutto il paese. Non è richiesta la prenotazione, ma occorre controllare l’elenco dei siti per verificarne l’apertura e se è probabile che siano occupati.

Link notizia completa

Dal 1 ° giugno vengono introdotte sulle strade pubbliche, restrizioni temporanee alla circolazione dei veicoli con un peso totale superiore a 24 tonnellate e un carico per asse superiore a 7 tonnellate, allo scopo di preservare la superficie stradale. Appositi cartelli stradali e pannelli informativi sono stati installati sulle strade pubbliche. Sono stati predisposti più di 982 siti nelle corsie stradali e in prossimità di strutture di servizio stradale, per la sistemazione temporanea dei veicoli lungo le strade.

Le restrizioni non si applicano ai veicoli che trasportano merci pericolose e deperibili, animali vivi e pollame, nonché ai trasporti relativi alla prevenzione o all’eliminazione delle conseguenze delle emergenze.

La DGT spagnola (Direzione generale del traffico) ha informato che i divieti generali di circolazione sono stati revocati in Spagna (fino ad ora con le esenzioni di Catalogna e Paesi Baschi), per il periodo da giovedì 18 marzo 2021 a domenica 21 marzo 2021, inclusi.

08.03.21 A partire dall’ 8 marzo 2021, il personale addetto al trasporto non deve più compilare il modulo per la localizzazione dei viaggiatori (PLF). Identica esenzione è stata prevista anche per il modulo per i viaggi d’affari all’estero da parte del cliente belga. Inoltre (vedi nota Conftrasporto INT21068 del 9 Febbraio u.s), gli autisti sono stati altresì esentati dal possesso della dichiarazione d’onore, nonché dalla quarantena e dai test anti Covid.

Facendo seguito alla nota Conftrasporto INT21049 del 27 Gennaio u.s, informiamo che i conducenti esteri che entrano in Belgio sono esentati dal possesso della Dichiarazione d’onore durante lo svolgimento delle loro funzioni.  Infatti, i documenti di trasporto (come la CMR) sono accettati come prova dell’attività. L’eccezione, non scatta quando il conducente entri in Belgio su un mezzo privato, quindi non alla guida di un mezzo pesante.

Nuovi permessi Direct Vision Standard (DVS) e modifiche agli standard di emissione a Londra.

Dal 1 ° marzo 2021, ai fini dell’utilizzo nella Greater London, tutti i mezzi pesanti di massa superiore alle 12 tonnellate dovranno essere in possesso di un permesso di sicurezza (HGV – safety permit), che certifica la conformità al Direct Vision Standard. Il rilascio è gratuito, e gli operatori che ne fossero trovati sprovvisti possono essere multati fino a 550 sterline al giorno.

Questo nuovo sistema prevede l’assegnazione ai camion di una valutazione tra “zero stelle” (il più basso) e “cinque stelle” (il più alto), in base al livello di visione diretta che un conducente ha attraverso i finestrini della cabina (e non attraverso telecamere e specchietti). Solo i veicoli classificati “una stella” o superiore saranno autorizzati ad operare nella Greater London. Per conoscere la valutazione a stelle DVS del veicolo bisogna contattare il fabbricante. I veicoli con classificazione zero possono essere ammessi solo se possono dimostrare la conformità attraverso sistemi alternativi (es adesivi per punti ciechi, sulla falsariga del modello francese).

I requisiti DVS includono:

  • specchietti montati di classe V e VI,
  • adesivi esterni che avvertono gli utenti della strada non protetti della presenza di “punti ciechi”,
  • un dispositivo che segnali il suono degli altri utenti della strada quando il veicolo intende svoltare,
  • un dispositivo che segnala al conducente la presenza di un altro utente della strada nel “punto cieco” intorno al veicolo;
  • una telecamera completamente funzionante mirata ai “punti ciechi” intorno al veicolo, compresi i  dispositivi di protezione laterale.

A partire da ottobre 2024, gli autocarri con classificazione inferiore a tre stelle dovranno essere dotati del sistema di sicurezza progressiva.

Il permesso di sicurezza viene rilasciato per i veicoli con classificazione da 1 a 5. Il rilascio avviene previa verifica della valutazione del mezzo, e si svolge sul seguente sito: https://tfl.gov.uk/modes/driving/dvs-safety-permit-application/?cid=direct-vision-permit

Al seguente link sono invece disponibili le linee guida sul nuovo sistema:  http://content.tfl.gov.uk/hgv-safety-permit-guidance-for-operators-entering-london.pdf

Ulteriori informazioni sono disponibili qui: https://tfl.gov.uk/info-for/deliveries-in-london/delivering-safely/direct-vision-in-heavy-goods-vehicles

Modifiche agli standard di emissione a LondraA partire dal 01/03/2021, a Londra entrerà in vigore una nuova, più restrittiva, normativa sulle emissioni. I veicoli dovranno soddisfare gli standard di emissioni Euro 6 per entrare in città o pagare una tariffa giornaliera pe guidare nella Greater London

Ulteriori informazioni su https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/changes-to-the-lez

A partire dall’8 febbraio u.s, chi entra in Svizzera deve compilare in formato elettronico un modulo, con i dettagli di contatto (il modello è disponibile a questo link: https://swissplf.admin.ch/home)

La disposizione si applica anche agli equipaggi dei veicoli che trasportano merci e persone (compresi quelli di società estere che intendono trasportare in territorio elvetico), con alcune eccezioni. In particolare, l’obbligo scatta in caso di provenienza del conducente da uno Stato o da un’area ad alto rischio di infezione, ad eccezione dei trasporti diretti in altro Stato (quindi, che in Svizzera effettuano solo il transito), o di permanenza in Svizzera che non superi le 24 ore.

L’elenco dei paesi e delle aree ad alto rischio di infezione è disponibile sul sito web dell’Ufficio federale della sanità pubblica OFSP (https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html#-1701760666); esso viene costantemente aggiornato e va controllato prima di ogni viaggio all’estero.

Per quanto concerne l’Italia, ad oggi le aree ad alto rischio (la cui provenienza fa scattare quanto sopra) comprendo l’Emilia Romagna, il Friuli e il Veneto.

I conducenti di camion sono stati esentati dagli obblighi di test e di quarantena che, invece, scattano nella generalità dei casi quando si entra in Svizzera da aree ad alto rIschio

A partire dalla mezzanotte del 7 Febbraio, le persone che entrano in Danimarca dovranno fare dei test entro 24 ore prima dell’ingresso, e andare comunque in isolamento per 10 giorni anche con un test negativo.

I conducenti di imprese estere non hanno l’obbligo di sostenere il test né quello isolarsi mentre lavorano, ma dovranno invece isolarsi quando non sono alla guida del mezzo; ciò può avvenire nel loro veicolo, compatibilmente con le regole sulla guida e sui tempi di riposo. 

L’isolamento può essere interrotto per lo svolgimento del lavoro, per usare i servizi igienici e bagni nelle immediate vicinanze, per l’acquisto di cibo e altre necessità e per il trasferimento in un diverso sito di isolamento. Non più di due persone possono isolarsi in un veicolo.

I conducenti residenti in Danimarca non sono tenuti a isolarsi, se hanno un test PCR negativo eseguito entro 7 giorni prima dell’ingresso in Danimarca.

Le persone che sono state infettate da Covid-19 e possono dimostrare di avere un certificato di test positivo (PCR / antigene) ottenuto tra 2 e 12 settimane prima dell’ingresso in Danimarca sono esentate dall’obbligo di isolamento.

Le autorità hanno inoltre  pubblicato queste informazioni in inglese qui

Facendo seguito alla nota Conftrasporto INT21054 dello scorso 29 Gennaio sull’istituzione, da parte dell’Ungheria, del nuovo sistema di registrazione BIREG per tutti i trasportatori esteri che intendano effettuare operazioni di trasporto da/per o attraverso l’Ungheria (ad eccezione dei trasporti internazionali eseguiti con licenza comunitaria), le autorità ungheresi hanno fornito i seguenti, ulteriori, chiarimenti:

  • I viaggi eseguiti da trasportatori soggetti al sistema BIREG (es, quelli con autorizzazione CEMT), devono essere registrati nel nuovo sistema. La registrazione include anche i semplici trasporti di transito effettuati con la CEMT;
  • Le informazioni che devono essere registrate, sono le seguenti: Ingresso in Ungheria; Scarico in Ungheria; Caricamento in Ungheria; Uscita dall’Ungheria
  • Per registrare il viaggio, è necessario fornire il numero di targa del camion, quindi scegliere la registrazione del viaggio corretta e, successivamente, fornire il luogo e il chilometraggio

A partire dal 19.01.21, l’Olanda introdurrà l’obbligo di presentare un test antigenico rapido anti Covid per gli autisti provenienti dalla Gran Bretagna e che si apprestino ad entrare in quello Stato anche via traghetto, eseguito prima della partenza dalla GB. Questo test è aggiuntivo rispetto al test PCR molecolare da effettuare non più tardi di 72 ore prima dell’arrivo e, come specificato sul sito del Governo Olandese, si applica anche agli autisti di camion provenienti dal Regno Unito e dal Sudafrica.

Il risultato negativo del test deve essere in inglese, tedesco, francese, italiano, portoghese, spagnolo o olandese. Il documento deve contenere le seguenti informazioni:

  • Tipo di test: il test utilizzato deve essere un test rapido (test antigene o LAMP);
  • Risultato del test: il risultato del test deve essere negativo (o “non rilevato”) per SARS-CoV-2;
  • Nome e cognome del passeggero come indicato nel passaporto;
  • Data e ora del test: per i passeggeri, il test deve essere stato condotto non più di 4 ore prima dell’imbarco sull’aereo o sul traghetto. Per le persone che lavorano nel settore dei trasporti, il test deve essere stato condotto non più di 24 ore prima dell’imbarco sull’aereo o sul traghetto;
  • Logo, timbro o dati del medico o istituto che ha condotto il test.

Può essere mostrata una copia digitale o cartacea del risultato del test.

Una traduzione del risultato del test sarà accettata a condizione che la traduzione rechi la firma o il timbro in originale del medico o dell’istituto che ha condotto il test.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Governo Olandese, a questo link:

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/negative-test-result-and-declaration/mandatory-rapid-test-for-those-travelling-from-ireland-the-uk-or-south-africa

IN BREVE

Una elenco delle nuove regole più significative

A list of the most significant new rules

LE ULTIME NORME

Tutti gli approfondimenti li potete trovare nelle nostre circolari tecniche

GOVERNO

Raccolta degli ultimi atti del Governo per il sostegno alla emergenza igienico-sanitaria e economica.

Decreto "Riaperture"

Sulla Gazzetta Ufficiale n.96 del 22 aprile 2021 è stato pubblicato il decreto legge 22 Aprile 2021, n. 52, meglio noto come “decreto Riaperture”.

Decreto Legge “Riaperture” e nota a commento del Ministero dell’Interno. Sintesi delle principali disposizioni.

Decreto "Ristori"

MINISTERI

Gli ultimi documenti emessi dai Ministeri di particolare interesse per il settore del trasporto e logistica.

MIT - Rpresa attività UMC

Con nota del 21 Maggio, il MIT ha comunicato che a partire dal 25 maggio p.v, ripartono tutte le attività di competenza degli uffici periferici della motorizzazione (tra cui revisioni, immatricolazioni, ecc.).

Leggi l’articolo completo.

Ministero Trasporti Circolare n.3352 del 21.05.2020

MIT - Sospensione divieti
Ministero dell'Interno
  • Ispezione periodica dei tachigrafi (art.4.1 del Regolamento 2021/267)
    Le ispezioni biennali dei tachigrafi che avrebbero dovuto o dovrebbero effettuarsi tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021, potranno effettuarsi entro 10 mesi successivi alla data prevista.
  • Validità della carta del conducente per l’utilizzo dei tachigrafi (art. 4.2 del Regolamento 2021/267)
    L’art. 4, paragrafo 2, del Regolamento ha previsto che i conducenti titolari della carta da utilizzare sui tachigrafi digitali per l’attività di trasporto su strada, che chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta. In attesa del rilascio, il conducente sarà ammesso alla circolazione provvedendo alle annotazioni manuali dell’attività svolta come previsto nell’ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta. Tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.
    L’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento prevede, inoltre, che i conducenti titolari di carta tachigrafica che ne abbiano richiesto la sostituzione per cattivo funzionamento, furto o smarrimento nel periodo compreso tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono ottenere il rilascio della carta sostitutiva entro due mesi dalla richiesta. Fino al rilascio della nuova carta, sono autorizzati a circolare a condizione che possano dimostrare di aver richiesto la sostituzione e che abbiano restituito la carta all’autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante. Anche in questo caso il conducente dovrà provvedere alle annotazioni manuali dell’attività svolta.

(PA) AMMINISTRAZIONI

Atti e cirolari delle Pubbliche Amministrazioni di particolare interesse per il settore trasporto e logistica.

GREEN PASS E QUARTA ONDATA

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

MANI

Lavati spesso le mani. Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l’infezione. Dovresti lavarti le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).

Disinfettanti: Uso ed efficacia

CONTATTI PERSONALI

I coronavirus si trasmettono da una persona infetta a un’altra attraverso: la saliva, tossendo e starnutendo, contatti diretti personali, le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate, bocca, naso o occhi. Normalmente non si tramette con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

1500

Il numero di pubblica utilità 1500 è stato attivato dal Ministro Roberto Speranza il 27 gennaio per rispondere alle domande dei cittadini sul nuovo Coronavirus 2019-nCoV.
Rispondono dirigenti sanitari e mediatori culturali H 24.

Numeri verdi regionali

QUESTION TIME

12 + 7 =

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