SCADENZE E PROROGHE – AGGIORNAMENTO 30 DICEMBRE 2021

30 Dicembre 2021 TUTTE LE CIRCOLARI

Alla nostra pagina COVID-19, trovi un riassunto delle principali scadenze e norme di interesse del settore emanate durante l’emergenza sanitaria.


ULTIMI AGGIORNAMENTI E documenti DI PROROGA:


PRECEDENTI PROROGHE

10 MARZO 2021 – Circolare del Ministero dell’Interno: riportiamo di seguito la tabella riepilogativa delle scadenze e delle proroghe fino ad oggi previste in materia di revisioni, che è stata allegata alla circolare del Ministero dell’Interno

Categoria VeicoliScadenza revisione (mese) (*)ProrogaAmbito territoriale prorogaNorma di riferimentoNote
Tutte Fino al 31/01/2020 (senza dies a quo) 31.10.2020ItaliaArt. 92 DL 18/2020  
M, N, O3, O4, T5 Febbraio 202031.10.2020ItaliaArt. 92 DL 18/2020 Sino al 30.9.2020 proroga valida in tutto il territorio U.E (Reg.2020/698)
L, O1, O2Febbraio 202031.10.2020ItaliaArt. 92 DL 18/2020  
M, N, O3, O4, T5 Marzo 2020 31.10.2020Tutto il territorio UE compresa Italia Art. 92 DL 18/2020 e Reg. 2020/698 (**)La proroga della norma italiana coincide con quella europea 
L, O1, O2Marzo 202031.10.2020ItaliaArt. 92 DL 18/2020  
M, N, O3, O4, T5 Aprile 202030.11.2020Tutto il territorio UE compresa Italia Reg.2020/698 
L, O1, O2Aprile 202031.10.2020ItaliaArt. 92 DL 18/2020  
M, N, O3, O4, T5Maggio 202031.12.2020Tutto il territorio UE compresa Italia Reg.2020/698 
L, O1, O2Maggio 202031.10.2020ItaliaArt. 92 DL 18/2020  
M, N, O3, O4, T5 Giugno 202031.01.2021Tutto il territorio UE compresa Italia Reg.2020/698 
L, O1, O2Giugno 202031.10.2020ItaliaArt. 92 DL 18/2020  
M, N, O3, O4, T5 Luglio 202028.02.2021Tutto il territorio UE compresa Italia Reg.2020/698 
L, O1, O2Luglio 202031.10.2020ItaliaArt. 92 DL 18/2020  
M, N, O3, O4, T5 Agosto 202031.03.2021Tutto il territorio UE compresa Italia Reg.2020/698 
L, O1, O2Agosto 202031.12.2020ItaliaArt. 92 DL 18/2020  
M, N, O3, O4, T5Settembre 202031.07.2021Tutto il territorio UE compresa Italia Reg. 2021/267 (***) 
L, O1, O2Settembre 202031.12.2020ItaliaArt. 92 DL 18/2020  
M, N, O3, O4, T5Ottobre 202031.08.2021Tutto il territorio UE compresa Italia Reg. 2021/267 
L, O1, O2Ottobre 202028.02.2021ItaliaArt. 92 DL 18/2020  
M, N, O3, O4, T5Novembre 202030.09.2021Tutto il territorio UE compresa Italia Reg. 2021/267 
L, O1, O2Novembre 202028.02.2021ItaliaArt. 92 DL 18/2020  
M, N, O3, O4, T5Dicembre 202031.10.2021Tutto il territorio UE compresa Italia Reg. 2021/267 
L, O1, O2Dicembre 202028.02.2021ItaliaArt. 92 DL 18/2020  
M, N, O3, O4, T5Gennaio 202130.11.2021Tutto il territorio UE compresa Italia Reg. 2021/267 
M, N, O3, O4, T5Febbraio 202131.12.2021Tutto il territorio UE compresa Italia Reg. 2021/267 
M, N, O3, O4, T5Marzo 202131.01.2022Tutto il territorio UE compresa Italia Reg. 2021/267 
M, N, O3, O4, T5Aprile202128.02.2022Tutto il territorio UE compresa Italia Reg. 2021/267 
M, N, O3, O4, T5Maggio 202131.03.2022Tutto il territorio UE compresa Italia Reg. 2021/267 
M, N, O3, O4, T5Giugno 202130.04.2022Tutto il territorio UE compresa Italia Reg. 2021/267 

AGGIORNAMENTO DEL 11 DICEMBRE 2020

PATENTI   DI    GUIDA  
SCADENZAPROROGANote
Dal 31 gennaio al 29 aprile 2021al 30 aprile 2021Proroga valida solo in Italia
Dal 1° febbraio  al  31 agosto 2020per 7 mesi  dalla loro scadenzanella UE (es. scadenza 1/8  proroga al 28/02/2021) – Escluso Paesi che hanno deciso di non applicare detta proroga
   
CQC  
SCADENZAPROROGANote
Dal 31 gennaio 2020 al 2 ottobre 2020al 3 maggio 2021Proroga valida solo in Italia
Dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 7 mesi dalla loro scadenzaNella UE (es. CQC scaduta il 1/8/2020 è prorogata al 28/2/2021)
Dal 3 ottobre al 31 dicembre 2020per 7 mesi  dalla loro scadenzaSia in Italia che nella UE
Dal 1° al 31 gennaio 2021al 3 maggio 2021In Italia
    
PATENTINO ADR  
SCADENZAPROROGANote
 Dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021al 3 maggio 2021Proroga valida solo in Italia
Dal 1° marzo 2020 al 1° febbraio 2021al 28 febbraio 2021Nei paesi aderenti all’accordo ADR (UE ed altri Stati)

Circolare del Ministero dell’Interno del 5 giugno: PROROGHE DI VALIDITÀ DELLE PRINCIPALI SCADENZE DEI CERTIFICATI, LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL MIT, ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO U.E 2020/698.

Il 5 Giugno u.s, il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare per coordinare le scadenze sui principali certificati, licenze ed autorizzazioni di competenze del MIT, alla luce sia della normativa di diritto interno contenuta essenzialmente nel decreto legge 18/20200 cd Cura Italia (vedi la nota MIT dello scorso 26 Maggio, commentata con circolare Conftrasporto CIR20284 del 27 Maggio), sia del nuovo Regolamento europeo 2020/69 che, allo scopo di dettare una disciplina uniforme valida soprattutto nei trasporti intracomunitari, su alcune tematiche ha previsto delle scadenze differenti.

Proprio per coordinare le differenti disposizioni, soprattutto a beneficio di chi è in possesso di abilitazioni italiane o di mezzi immatricolati in Italia, il Ministero ha elaborato la circolare in argomento che, come principio base, prevede sempre la prevalenza della deroga più favorevole al diretto interessato.

Di seguito riportiamo le principali scadenze indicate dalla circolare ministeriale, rinviando tuttavia ad un’attenta lettura della medesima per eventuali approfondimenti.

  • Proroga del termine di scadenza della CQC.
  • La norma italiana (art.103, comma 2 del decreto legge 18/2020), stabilisce che le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della fine dello stato di emergenza (per cui, ad oggi, fino al 29 Ottobre);
  • Quella europea (art. 2 del Regolamento), prevede che il termine di validità del codice armonizzato “95” apposto sulla patente di guida o sulla carta di qualificazione del conducente (CQC), scaduta o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, venga prorogato per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza indicata su ciascun documento.

Di conseguenza, per le CQC rilasciate in Italia occorre distinguere:

  • quelle con scadenza dal 1 febbraio (31 gennaio per i titolari di CQC rilasciata in Italia che  circolano solo sul ns territorio) al 29 marzo, permettono di circolare solo in Italia fino al 29 Ottobre p.v, mentre per la circolazione all’estero vale il termine di 7 mesi dalla data di scadenza della singola abilitazione;
  • quelle in scadenza dal 30 marzo al 31 agosto beneficiano invece della più favorevole proroga comunitaria (7 mesi da quella della singola della abilitazione). Per cui, il termine di 7 mesi stabilito nel Regolamento, sarà valido sia in Italia che in ambito U.E.
  • Proroga della validità della patente di guida.
  • Per la normativa italiana (art.104, comma 1 del Cura Italia), le patenti in scadenza dal 31 gennaio 2020, sono state prorogate fino al 31 agosto 2020;
  • Per quella europea (art.3 del Regolamento), la validità delle patenti scadute o in scadenza tra il 1 febbraio e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di 7 mesi dalla data in esse indicata.

Di conseguenza:

  • i titolari di patente di guida italiana scaduta dal 1° febbraio u.s o in scadenza fino al 31 agosto p.v, possono circolare in tutta l’UE fino ai sette mesi successivi alla data di scadenza;
  • quelli con patente avente scadenza 31 gennaio 2020, invece, per la sola circolazione in Italia potranno beneficiare della deroga del Cura Italia  fino al prossimo 31 Agosto.
  • Ispezione periodica dei tachigrafi.

L’unica disposizione applicabile, sia per la circolazione in Italia che nella U.E, è quella europea (art.4, par 1 del Regolamento) che, per le ispezioni biennali in scadenza tra il 1 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, prevede che possano effettuarsi entro sei mesi successivi dalla data prevista.

  • Validità carta del conducente per l’utilizzo dei tachigrafi.

Anche in questo caso la disposizione comunitaria (in particolare, l’art. 4, par. 2 e 3 del Regolamento) è l’unica disponibile sia per la circolazione nella U.E che in Italia.

Pertanto:

  • nei rinnovi per scadenza richiesti nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, la nuova carta può essere rilasciata entro due mesi dalla richiesta (art.4, par.2 del Regolamento). In attesa, il conducente deve annotare manualmente le attività svolte, alla stregua di quanto richiede l’art. 35, par.2 del Reg.165/2014 in caso di danneggiamento, malfunzionamento, smarrimento o furto della carta; ciò a condizione che il conducente possa dimostrare di aver chiesto il rinnovo della carta, al più tardi, entro 15 gg lavorativi precedenti la data di scadenza della carta;
  • identico termine di due mesi dalla richiesta per il rilascio della nuova carta, si applica nelle richieste di sostituzione per danneggiamento, malfunzionamento, smarrimento o furto. Il conducente deve annotare manualmente le attività svolte nelle more del rilascio della nuova carta, e dimostrare di aver richiesto la sostituzione e  restituito la carta danneggiata o non funzionante all’autorità competente.
  • Revisioni dei veicoli a motore.
  • La norma comunitaria (art. 5) stabilisce che la validità delle revisioni scadute  tra il 1 febbraio e il 31 agosto 2020, sono prorogate per un periodo di 7 mesi successivi alla scadenza. Pertanto, per i mezzi immatricolati nella U.E è questo il termine che va considerato valido anche quando circolano nel nostro Paese.
  • La norma italiana (art.92, comma 4 del Cura Italia) stabilisce invece che per i veicoli immatricolati in Italia con revisione in scadenza entro il 31 luglio p.v, possono circolare nel nostro Paese fino al prossimo 31 Ottobre. Questa norma, specifica il Ministero, non prevedendo – a differenza di quella europea –  un termine iniziale atto a circoscrivere questa possibilità, può essere sfruttata da tutti i veicoli immatricolati in Italia che, alla data di entrata in vigore del d.l 18 (17 marzo u.s) non erano stati sottoposti a revisione anche da moltissimo tempo.

Di conseguenza, per i mezzi immatricolati in Italia, il coordinamento tra la normativa italiana e quella europea, comporta quanto segue:

  • se la revisione era scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare in Italia fino al 31 Ottobre senza incorrere in sanzioni;
  • se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio), la circolazione in Italia è consentita fino al 31 Ottobre mentre in ambito U.E si applica il termine di 7 mesi dalla data di scadenza, quindi fino al 30 Settembre 2020;
  • se la revisione scade tra il 31 marzo e il 31 agosto, si applica invece la deroga comunitaria di 7 mesi successivi alla scadenza che, in questo caso, risulta essere più favorevole rispetto a quella italiana;
  • per i rimorchi leggeri (fino a 3,5 ton) con revisione in scadenza entro il 31.7, essendo al di fuori del campo di applicazione del Regolamento, saranno soggetti solo alla proroga italiana (quindi, fino al 31.10. p.v).
  • Proroga dei termini previsti dal Regolamento 1072/2009 sulla licenza comunitaria ed attestato del conducente.

L’art. 7 del Regolamento ha prorogato la validità delle licenze comunitarie scadute o in scadenza tra il 1 marzo u.s e il 31 agosto 2020, per un periodo di 6 mesi; lo stesso dicasi per le copie conformi e gli attestati del conducente richiesti per i cittadini extra U.E.

Infine, per tutte le altre proroghe non espressamente previste dal Regolamento 2020/698, la circolare rinvia all’applicazione delle disposizioni italiane e alle corrispondenti circolari attuative del MIT.

Ministero Trasporti Avviso 31 – Riepilogo proroghe operazioni competenza Motorizzazione 13.07.2020.


Carta di qualificazione CQC rilasciate in Italia

Scaduta prima del 1.2.2020 NESSUNA proroga.
Scadute dal 1.2.2020 al 29.3.2020Solo su territorio italiano sino al 29.10.2020 ( 90 gg. dalla dichiarazione della cessazione stato di emergenza che corrisponde appunto al 29.10.2020 )
Scadute dal 1.2.2020 al 29.3.2020Sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento
Scadute dal 30.03.2020 al 31.8.20207 mesi dalla data di scadenza riportata sul documento. Validità applicabile sia sul territorio italiano che nei Paesi membri dell’UE

Carta qualificazione CQC rilasciate in Paese membro UE

Scadenza dal 1.2.2020 al 31.8.20207 mesi dalla data di scadenza riportata sul documento

Patenti di Guida

Scaduta prima del 1.2.2020 NESSUNA prorogaSe ha effettuato visita medica di conferma di validità , può circolare.
Scadute dal 1.2.2020 al 31.8.20207 mesi dalla data di scadenza riportata sul documento su tutto territorio UE.
Scadenza 31.01.2020Sino al 31.8.2020
Scadenza prima del 31.1.2020 con prenotazione visita presso commissione medica locale oltre la scadenza o con permesso provvisorio scaduto.Sino al 30.6.2020. La proroga non si applica ai conducenti che, dopo essere stati oggetto di sanzioni per violazione degli artt. 186 o 187 CDS hanno la patente sospesa fino all’esito positivo della visita di revisione presso una commissione medica. (circolare nr. 300/A/2788/20/115/28 del 09.4.2020 )

Patente extracomunitarie

Patente non convertibile ( circolazione dopo 1 anno da acquisizione residenza in Italia )Nessuna proroga
Patente convertibileC’è a disposizione un numero dei giorni pari a quelli decorrenti dal 9.3.2020 alla data di scadenza della patente posseduta. Avrà quindi più giorni per effettuare conversione.

Ispezione Tachigrafi

Scadenza dal 31.1.2020 al 1.3.2020Sino al 29.10.2020 ( ossia 90 gg. dalla cessazione dello stato di emergenza )
Scadenza dal 01.3.2020 al 31.8.2020Entro 6 mesi successivi alla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi il controllo

Carte tachigrafiche

Non beneficiano di alcuna proroga. La scheda scaduta non viene più riconosciuta dal tachigrafo.Il conducente che circola con carta tachigrafica scaduta e che esibisca ricevuta dell’istanza di rilascio o rinnovo della carta con data successiva al 23 febbraio 2020, non debba essere applicata alcuna sanzione a condizione che abbia effettuato le registrazioni manuali come previsto dall’art. 35 regolamento UE n. 165/2014.

Revisione veicoli

Scadenza 31 gennaio 2020Sino al 31.10.2020 in Italia (Pertanto per i veicoli con revisione scaduta prima dell’1.2.2020 la proroga ha valenza solo nazionale).
Scadenza 29 febbraio 2020Sino al 31.10.2020 in Italia e sino al 30.9.2020 in altri paesi UE
Scadute o in scadenza dal 01.3.2020 al 31.8.2020Entro la fine del settimo mese successivo alla data di scadenza della revisione periodica o annuale indicata sulla carta di circolazione in tutto territorio UE.
Scadenza dopo il 31.7.2020Nessuna proroga
Veicoli di categoria L, O1 e O2 (ciclomotori, motoveicoli, rimorchi) con revisione in scadenza entro il 31.7.2020Possono circolare sino al 31.10.2020
Le proroghe sopraindicate, trovano applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto a revisione ovvero sia stato già sottoposto a revisione con esito “ripetere”, a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate. Riguarda ogni tipo di revisione sia annuale che periodica, sia ordinaria che straordinaria, da effettuare presso gli UMC o presso le officine private.
Vedi disposizioni per il recupero delle revisioni non effettuate delle UMC di Ferrara

Pneumatici invernali

Prorogato al 15 giugno, anche il termine per la sostituzione dei pneumatici invernali con codici di velocità più ridotti di quelli previsti per quel veicolo che era fissato al 15 maggio.Circolare 30.4.2020, prot. n. 0012047 ha autorizzato, sino al 15 giugno 2020, l’uso degli pneumatici invernali con indice di velocità inferiore a quello indicato nella carta di circolazione, e comunque non inferiore a “Q”.

Art. 78 CDS: Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

Si applica solo ai veicoli già immatricolati. Rientra in questa proroga la sostituzione di bombole GPL scadute successivamente al 31 gennaio 2020.Sino al 31.10.2020
E’ ammessa la circolazione sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato l’operazione solo se la visita a cui dovevano essere sottoposti scadeva o era stata già programmata o comunque doveva essere effettuata entro il 31 luglio 2020. Se, invece, essa era programmata o scadeva oltre tale data, rimane valida la scadenza fissata senza possibilità di circolare prima di essere sottoposti alla visita e prova medesima

Licenze Comunitarie – Attestato del conducente (Reg. 1072 del 2009)

Scadute o in scadenza tra il 1.3.2020 al 31.8.2020Proroga di 6 mesi

Altre Autorizzazioni ed altri documenti di competenza MIT

Scaduti tra il 31.1.2020 al 31.7.2020Sino al 29.10.2020 ( ossia 90 gg. dalla cessazione dello stato di emergenza )

Altre Autorizzazioni e documenti scaduti tra il 31/01 e 31/07

Ricevuta ex art. 7 L. 264/1991 (ricevuta studi consulenza automobilistica)Sino al 29.10.2020 ( ossia 90 gg. dalla cessazione dello stato di emergenza )
Fogli di via art. 99 C.d.S.Sino al 29.10.2020
Carte di circolazione e targhe EESino al 29.10.2020
Autorizzazione per la circolazione di provaSino al 29.10.2020
Veicoli alimentati a metano (CNG)Sino al 29.10.2020
Prove periodiche cisterne (3 o 6 anni)Sino al 29.10.2020
Verifiche periodiche veicoli ATPSino al 29.10.2020

Assicurazione

Per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, per 30 giorni successivi alla scadenza, è consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa scaduta, senza che sia applicata alcuna sanzione. La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche.Infatti, fino al 31 luglio 2020, diviene di fatto impossibile l’applicazione della riduzione a metà della sanzione prevista per la violazione di cui all’art. 193, c. 1, CDS. Ciò in quanto la disposizione del comma 3, primo periodo, dell’art. 193 CDS, secondo cui, in caso di circolazione con assicurazione scaduta, vi è la possibilità di ridurre alla metà la sanzioni amministrativa pecuniaria se l’assicurazione del veicolo sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, c. 2, CC, non può essere applicata perché il periodo di 30 giorni dalla scadenza, entro cui sarebbe possibile applicare tale agevolazione, è assorbito dal nuovo periodo di copertura assicurativa garantita previsto.

Tempi di guida

Nessuna proroga adottata dall’Italia relativamente a tempi di guida, le pause e i periodi di riposo dei conducenti che effettuano il trasporto di merci e passeggeriArt. 14, c. 2, regolamento (CE) n. 561/2006


ANAS – ESTENSIONE DI VALIDITÀ AL 15 GIUGNO, DEI TITOLI AUTORIZZATIVI AL TRASPORTO ECCEZIONALE.

Anas, ha aggiornato la prescrizione che aveva impartito lo scorso 17 Aprile, in merito alla proroga fino al 15 Giugno delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile u.s (vedi nota Conftrasporto SPE20199 del 20 Aprile).

Di conseguenza, lo scorso 4 Maggio Anas ha emanato una nuova comunicazione, con cui informa gli utenti in possesso di autorizzazioni ai trasporti eccezionali singole, multiple (comprese quelle con provvedimento di proroga già rilasciato) e periodiche (comprese macchine agricole e macchine operatrici) con scadenza compresa tra 31.01.2020 e il 31.7.2020, che beneficeranno dell’estensione di validità fino 90 giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza.

. Circolare SPE20199, Comunicazione ANAS del 17 Aprile., Circolare SPE20239

PROROGA DEL TERMINE PER USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE DEL 30% SULLE SOMME DA PAGARE IN MISURA RIDOTTA PER LE VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA (ART. 202 COMMA 2 CDS).

Nel periodo compreso dal 17 marzo al 31 maggio 2020, il termine per usufruire della riduzione del 30% sulla somma da pagare in misura ridotta per le violazioni previste dal CDS è stato prolungato dagli attuali 5 giorni dalla notificazione o contestazione al termine di 30 giorni.

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI AL PREFETTO E AL GIUDICE DI PACE PER LE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

Anche i termini per presentare ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace per le violazioni alle norme del Codice della Strada sono sospesi dal 10 marzo sino al 3 aprile 2020.

PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

A decorrere della data del 10 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020 sono sospesi i termini dell’esecuzione dei pagamenti in misura ridotta dei verbali per violazione alle norme del Codice della Strada.

ASSICURAZIONI RCA

Fino al 31 luglio, il pagamento del premio assicurativo Rc è stato portato a 30 giorni dopo la scadenza della polizza invece dei consueti 15 giorni.

RICONOSCIMENTO PROROGHE CON ACCORDI MULTILATERALI DEL 3 Aprile 2020

3 aprile 2020 – A seguito della situazione di emergenza sanitaria COVID-19, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto alcuni Accordi Multilaterali in tema di Trasporto di Merci Pericolose, nazionale e internazionale, (ADR – strada e RID – ferrovia), promossi in ambito internazionale da alcuni Paesi firmatari ADR e RID, per estendere la validità di alcune certificazioni prescritte.

M324 e RID 1/2020 Download
Certificati di formazione professionale dei conducenti ADR
Con l’Accordo M324 è stata prolungata fino al 30 novembre 2020 la validità dei certificati di formazione professionale dei conducenti in scadenza tra l’1 marzo e l’1 novembre 2020. Gli autisti con il certificato scaduto potranno ugualmente circolare in tutti gli stati contraenti l’ADR che hanno siglato questo Accordo.
Certificati del Consulente per la Sicurezza del Trasporto di Merci Pericolose
Con gli Accordi M324 e RID 1/2020 è stata prolungata fino al 30 novembre 2020 la validità dei certificati del Consulente Sicurezza Trasporti Merci Pericolose in scadenza tra l’1 marzo e l’1 novembre 2020. 

M325 e RID 2/2020 Download
Certificati di approvazione dei veicoli ADR 
Con l’Accordo M325 è stata prolungata fino al 30 agosto 2020 la validità dei certificati di approvazione dei veicoli ADR in scadenza tra l’1 marzo e l’1 agosto 2020. I veicoli potranno circolare in tutti gli Stati contraenti l’ADR che hanno siglato questo Accordo. Le ispezioni tecniche necessarie per ottenere il certificato di approvazione dovranno essere svolte prima dell’1 settembre 2020. 

Controlli intermedi e periodici sulle cisterne ADR e RID
Con gli Accordi M325 e RID 2/2020 è stata prolungata fino al 30 agosto 2020 la validità di tutte le ispezioni periodiche o intermedie delle cisterne in scadenza tra l’1 marzo e l’1 agosto 2020. Le cisterne potranno quindi circolare in tutti i Paesi contraenti l’ADR e il RID che hanno siglato rispettivamente questi due Accordi. I controlli intermedi o periodici dovranno essere svolti prima dell’1 settembre 2020.

M326 e RID 3/2020 Download
Controlli periodici sui  recipienti a pressione e recipienti criogenici chiusi, per alcuni gas della Classe 2
Con gli Accordi M326 e RID 3/2020 è permesso fino al 31 agosto 2020, in deroga al termine previsto dalle Istruzioni di Imballaggio P200 e P203, il riempimento e il trasporto di recipienti a pressione e di recipienti criogenici chiusi che arrivano a scopo di ricarica e che hanno superato il termine dei controlli periodici e prove, per un limitato numero di gas. 
Per i recipienti a pressione la deroga riguarda i seguenti numeri: UN1002, UN 1013, UN1046, UN 1070, UN 1072, UN 1660, UN 1956, UN 3156, UN 3157.
Per i recipienti criogenici chiusi la deroga riguarda i seguenti numeri: UN 1073, UN 1963, UN 1977.
Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura: “Trasporto in conformità con l’1.5.1 ADR (M326)” o “Trasporto in conformità con l’1.5.1 RID (RID 03/2020)”.

M327 e RID 4/2020 Download
Controlli intermedi e periodici cisterne mobili e contenitori per gas ad elementi multipli “UN”
Con gli Accordi M327 e RID 4/2020 è stata prolungata fino al 31 agosto 2020 la validità di tutti i controlli periodici e o intermedi delle cisterne mobili e dei Contenitori Gas ad Elementi Multipli (CGEM) “UN”, di cui al Capitolo 6.7 ADR o RID, in scadenza tra l’1 marzo e l’1 agosto 2020. I suddetti recipienti potranno quindi essere utilizzati in tutti i Paesi contraenti l’ADR e il RID che hanno siglato rispettivamente questi due Accordi. I controlli intermedi o periodici dovranno essere svolti prima dell’1 settembre 2020.
Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura: “Trasporto in conformità con l’1.5.1 ADR (M327)” o “Trasporto in conformità con l’1.5.1 RID (RID 04/2020)” 

Gli Accordi Multilaterali valgono per i trasporti nazionali all’interno dei territori dei Paesi firmatari di ogni singolo Accordo, e per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi.
Tutte le altre disposizioni dell’ADR e del RID devono comunque essere applicate.

AUTORIZZAZIONI BILATERALI

Il MIT Div. 5 ha disposto che tutte le autorizzazioni bilaterali per il trasporto internazionale di merci rilasciate ai paesi extracomunitari con la limitazione dell’uso del mezzo ferroviario in entrata ed uscita, sono prorogate fino a data da destinarsi con diverso provvedimento (circ. 2 – 2020).

ATTI DI VENDITA

Adempimenti PRA potranno essere effettuati entro il 30/06/20 senza sanzioni.

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14 Commenti

  1. sono informazioni utili. grazie.

    Rispondi
    • La ringraziamo per il suo commento. Consideri che nelle notizie principali in homepage è presente un articolo sulla proroga di 10 mesi concessa dall’UE il 23 febbraio, che ancora non abbiamo inserito nella raccolta delle proroghe perché siamo in attesa di una aggiornamento ufficiale dal Ministero.

      La Segreteria

      Rispondi
      • Salve.. La mia assicurazione scadeva il 5marzo.E giusto che il 22marzo mi e stata fatta la multa per mancato pagamento della polizza assicurativa? Non c’era la proroga di 30 gg dopo la scadenza?

        Rispondi
        • Buongiorno Sig. Silvio,

          purtroppo non ci risulta siano state ulteriormente prorogate le scadenze delle assicurazioni (30gg) (circolare Ministero Interno del 24/03/20) oltre la data del 31 luglio 2020.
          Cordiali saluti
          La Segreteria

          Rispondi
  2. Salve, scadenza 4/21revisione auto ce un prologo di 10 mesi
    Grazie

    Rispondi
    • Buongiorno,
      i veicoli categoria M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote art. 47 cds) godono di una proroga di 10 mesi. Quindi la scadenza del mese di aprile 20121 passa a febbraio 2022 (Reg. UE Reg. 2021/267). Può verificare la circolare del ministero dell’Interno del 10 marzo che abbiamo pubblicato a questo link, riportata anche nella pagina di dettaglio delle proroghe a questo link
      Cordiali saluti.

      Rispondi
  3. Ho il sostituto provvisorio della carta di circolazione scaduto il 4/04/2021, non riesco a comprendere se è stato prorogato o meno. (Ho comprato il veicolo 1 mese fa e ancora non ho ritirato la carta di circolazione)
    Grazie in anticipo.

    Rispondi
    • Buongiorno, facciamo riferimento alla circolare del Ministero Trasporti – Direttore Calchetti n. 2143 del 21.01.21, la quale cita:

      “… in ragione della nuova applicazione che occorre dare alle disposizioni di cui all’art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, alle quali tali circolare fa riferimento e che di seguito, per pronto riscontro, si riportano:
      co. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, (…omissis…), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”;
      co. 2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.

      Ad oggi lo stato di emergenza fissato al 30 aprile pone la scadenza a 90 giorni da tale data, per cui 29 luglio.
      Cordiali saluti.

      Rispondi
  4. Buongiorno la mia autorizzazione alla circolazione di prova e’ scaduta il 24 luglio 2021 , c’è qualche prologa a riguardo ?

    Rispondi
    • Buongiorno Carmine, la ringraziamo per averci contattato,

      le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31
      gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 31 marzo 2022, sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità: cioè senza pregiudizio degli effetti di eventuali riporti del foglio rosa nel frattempo richiesti, che restano quindi validi, ed ai quali, se del caso, potrà essere eventualmente applicata la proroga di cui alla disposizione in commento. Le disposizioni precedenti si applicano anche alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

      Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti

      Cordiali saluti
      La Segreteria

      Rispondi
  5. Buongiorno
    ho richiesto un appuntamento agli uffici della Motorizzazione Civile della mia provincia per una re-immatricolazione del veicolo causa logorio targa e mi è stato risposto che
    l’operatività dell’ufficio per l’emissione del documento unico è attualmente sospesa da istruzioni ministeriali. E’ vero? Sono quindi costretta a rivolgermi a un’agenzia di intermediazione?

    Rispondi
    • Buongiorno,

      La ringrazio per averci contattato. Le confermo il caos che l’entrata in vigore dal primo ottobre di nuove procedure ha creato e sta creando rallentamenti e inadempimenti da parte degli uffici provinciali della Motorizzazione. Questi rallentamenti si riversano in molto casi anche sugli operatori professionali come le agenzie di pratiche auto. Se rivolge ad un professionista di settore sicuramente potrà aiutarla, ma non è detto che possa anticipare di molto il completamento della pratica. Solo a titolo di esempio, che riguarda la nostra agenzie di pratiche interna che si occupa solo di trasporto merci, dove i rallentamenti della operatività degli uffici UMC sta condizionando inevitabilmente il rilascio di tutti i documenti di circolazione.

      Restando a disposizione, inviamo cordiali saluti.
      La Segreteria

      Rispondi
  6. Buongiorno,sono scaduti i 10 anni per la bombola del GPL (ottobre 2021)posso ancora circolare?C’è una proroga?

    Rispondi
    • Buongiorno, purtroppo non ci risultano proroghe per i documenti scaduto dopo giugno 2021.
      Cordiali saluti

      La Segreteria

      Rispondi

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